Inps. Contributi silenti, 15 anni entro il ’92 bastano ma con “vecchiaia Fornero”

Pubblicato il 1 Febbraio 2013 - 18:00| Aggiornato il 20 Maggio 2022 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Risolto il caso dei contributi silenti: per andare in pensione basteranno 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Ma potranno andare in pensione una volta raggiunta l’età di vecchiaia e la ”soglia” da considerare sarà quella prevista dalla riforma Fornero. Dunque, per il 2013 l’età minima è 66,3 anni per gli uomini e 62,3 per le donne. Per le dipendenti del pubblico impiego e i lavoratori autonomi: 66 anni e tre mesi. In una circolare Inps del 1 febbraio 2013 sono spiegate tutte le modalità per accedere alla deroga per la pensione con 15 anni, invece che 20, così come previsto per chi ha versato i contributi dal 1993 in poi.

Solo pochi giorni fa l’Inps, per bocca del suo direttore generale Mauro Nori, aveva chiuso le porte alla possibilità di restituire in qualche forma quello stock di contributi, appunto silenti, finiti nelle casse dell’Inps ma inesigibili in nessun modo da quei contribuenti senza speranza di maturare i requisiti pensionistici. “L’Inps andrebbe in default” aveva risposto Nori.

Ora, dopo giorni di polemiche, finalmente si è messo un punto. “Dopo approfondimenti con i Ministeri vigilanti – si legge nella circolare – si è arrivati alla considerazione che le disposizioni del decreto del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 214 del 2011”. Ovvero il decreto Salva Italia all’interno del quale è contenuta la riforma delle pensioni.

Una platea di circa 65 mila lavoratori, a maggioranza donne, che si vedono ora restituire il proprio diritto alla pensione.

“Si precisa – prosegue la circolare – che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto previsti dalla riforma. La circolare ricorda che ”a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita” (tre mesi a partire dal 1 gennaio 2013)”.

Eventuali domande di pensione di vecchiaia ancora pendenti vanno rivalutate secondo questi criteri. Devono essere definite in conformità a queste istruzioni pure le controversie giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del contendere. E alla luce di questa circolare ”devono essere riesaminate tutte le domande già respinte dalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato”.