Jobs act, ok controlli a distanza su pc-telefonini. Cgil: “Colpo di mano, daremo battaglia”

di redazione Blitz
Pubblicato il 17 Giugno 2015 - 16:28 OLTRE 6 MESI FA
Jobs act: controlli a distanza su pc-telefonini anche senza ok dei lavoratori

Foto Ansa

ROMA – Il controllo a distanza su pc e telefonini aziendali può avvenire anche senza previa consultazione dei lavoratori e accordo sindacale. E’ quanto scritto nel decreto attuativo del Jobs act che modifica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Nel testo si legge:

“Accordo sindacale o autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore”.

Un aspetto destinato a far discutere dal momento che influisce per l’appunto sui controlli a distanza e su telefonini e pc  forniti ai dipendenti. Tant’è che la Cgil già annuncia battaglia per bocca della segretaria nazionale Serena Sorrentino che afferma: “Sui controlli a distanza siamo al colpo di mano“. Per la Cgil la novità rappresenta “un punto di arretramento pesante” rispetto allo Statuto dei lavoratori. “Non solo daremo battaglia in Parlamento”, annuncia Sorrentino che chiama in causa il Garante Privacy: “Verificheremo con l’Autorità per la protezione dei dati se ciò si può consentire”.

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto attuativo si precisa però che le novità riguardano i dispositivi tecnologici come computer, tablet e telefonini messi a disposizione dei dipendenti dall’azienda e gli strumenti per misurare accessi e presenze come i badge. Negli altri casi, invece, per installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo servono l’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro.

I dati raccolti tramite i suddetti dispositivi  possono essere perciò “utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy“. Il lavoratore sarà perciò informato dell’eventuale controllo ma non consultato circa la possibilità che questo possa avvenire.

Quanto all’uso degli impianti aduiovisivi, il decreto stabilisce che

“possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.