Jobs act. Tempo indeterminato e precari, cosa cambia: art. 18, compensi, tutele

di Redazione Blitz
Pubblicato il 18 Settembre 2014 - 10:55 OLTRE 6 MESI FA
Jobs act. Tempo indeterminato e precari, cosa cambia: art. 18, compenso minimo

Jobs act. Tempo indeterminato e precari, cosa cambia: art. 18, compenso minimo

ROMA – Jobs act. Tempo indeterminato e precari, cosa cambia: art. 18, compensi, tutele. Se vieni assunto oggi con contratto a tempo indeterminato potresti dover modificare il tuo ruolo professionale a seconda delle esigenze aziendali: se poi l’azienda è grande, con più di 15 dipendenti, potrai essere licenziato anche per ingiusta causa (perché il business stenta, per esempio) e il risarcimento sarà solo monetario, in base a quanto tempo hai lavorato, niente reintegro come da articolo 18, perché non vale più, nemmeno un giudice potrà ridarti il posto.

Se il contratto l’hai fatto invece con una piccolissima impresa, sia tu giovane, meno giovane, alla prima occupazione o reinserito, il contratto a tutele crescenti che sostituisce il tempo indeterminato, vale anche per te. Se ti licenziano per ingiusta causa, nessuno potrà garantirti la reintegra che non c’era nemmeno prima, ma beneficerai delle stesse tutele della grande azienda e potrai ottenere l’indennizzo monetario (su quanto è presto per dirlo, l’accordo si troverà in Parlamento, ma in generale, come ricorda il giuslavorista Pietro Ichino, “più è alto il costo di separazione, più il rapporto è stabile”). Ci sarà l’indicazione anche per i piccoli sul compenso orario minimo. Se invece sei già impiegato in una azienda con più di 15 addetti, sono salvi i diritti acquisiti con l’ormai invecchiato contratto a tempo indeterminato, per cui valgono le vecchie regole.

Ricapitolando. Con l’intesa in Parlamento sul contratto a tutele crescenti, cambia il lavoro a tempo indeterminato per i neoassunti. E’ un primo passo perché quella che voterà prima il Senato poi la Camera è la delega al Governo per riscrivere lo Statuto dei Lavoratori. Un processo legislativo al termine del quale si capirà bene se, ad esempio, la soppressione della reintegra obbligatoria (articolo 18) sostituita dall’indennizzo monetario in caso di licenziamento per ingiusta causa, varrà sempre, in ogni caso per tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato o solo per un periodo temporaneo. Per ora l’ala governativa che fa capo a Ncd e favorevole all’abolizione dell’art. 18 esulta perché ritiene raggiunto l’obiettivo: l’ex ministro Sacconi ribadisce che con la delega c’è la revisione delle tutele nel contratto a tempo indeterminato (art.18).

La mediazione è l’applicazione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti alle nuove assunzioni, cioè con indennizzo proporzionato all’anzianità e dunque senza il reintegro dell’art.18. A regime sarà per tutti quello.

I detrattori, in particolare l numerosa minoranza Pd più vicina ai sindacati, sperano di modificare la riforma in corso d’opera al Parlamento. I sindacati hanno già minacciato lo sciopero generale (“Renzi parla come Monti e la destra”). Dalla sua approvazione, la legge delega ha 6 mesi di tempo perché la messa a punto dei decreti delegati la renda legge dello Stato. Vediamo in dettaglio, con l’ausilio della scheda fornita dal Sole 24 Ore, i punti principali del jobs act nella versione che il Parlamento si appresta a votare.

Tutele crescenti per i nuovi assunti. L’emendamento al Jobs act prevede, tra le altre cose, l’istituzione per le nuove assunzioni del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Le tutele (ed il relativo periodo) saranno graduate nei decreti delegati che seguiranno l’approvazione del disegno di legge delega.

Mansioni, più flessibilità. L’emendamento, per limitare gli effetti dell’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori (secondo cui il lavoratore «deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto») va verso un utilizzo più flessibile delle mansioni in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

Controlli a distanza. Telecamere interne più facili. «Tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore», l’emendamento dà mandato al governo di rivedere la disciplina dei controlli a distanza, ovvero delle telecamere all’interno dei luoghi di lavoro, il cui utilizzo è ora molto limitato.

Compenso minimo. Anche per i co.co.co. L’emendamento delega il governo all’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo per le prestazioni di lavoro subordinato, compresi i rapporti di lavoro co.co.co., nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi.

Lavoro accessorio. Estensione a tutti i settori. Viene prevista la possibilità di «estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi», attraverso l’elevazione «dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati».

Attività ispettiva. Verso l’agenzia unica. Previsto anche il riordino dell’attività ispettiva, puntando alla «razionalizzazione e semplificazione» attraverso l’istituzione di «una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro», tramite l’integrazione «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail».