Il nuovo art. 18. Il Senato vota la fiducia: più licenziamenti, meno reintegri

Pubblicato il 31 Maggio 2012 - 11:47 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Il Senato ha approvatola fiducia sul maxiemendamento che modifica l’articolo 18: sarà un po’ più facile licenziare, è più limitato il ricorso al reintegro in favore del risarcimento, ma il potere discrezionale dei giudici resta anche se circoscritto dalle “tipizzazioni” che ne vincolano il giudizio. Classico bicchiere mezzo pieno per chi auspicava meno rigidità per i licenziamenti, mezzo vuoto per chi vede intaccato quello che considera un caposaldo dei diritti dei lavoratori. In aula sono stati votati due dei 4 maxiemendamenti sulla riforma del lavoro.  Il primo, quello che riguarda l’articolo 18 è stato approvato con 247 sì e 33 no e un astenuto, tra le proteste di esponenti di Prc e Pdci presenti sulle tribune.

Licenziare sarà più facile, quindi. Il maxiemendamento rappresenta la sintesi delle proposte in ordine alla manutenzione dell’articolo 18, che recepisce  le modifiche del 5 aprile varate dal Senato rispetto al primo disegno di legge del 23 marzo come uscito dal Consiglio dei Ministri. In sintesi. Il licenziamento discriminatorio resta nullo: non si può licenziare per motivi di razza, credo religioso, orientamento sessuale ecc…Per il licenziamento per motivi economici, quando il giudice decide l’annullamento, il reintegro vale solo nel caso i motivi addotti dall’azienda sono “manifestamente insussistenti”. Per esempio il lavoratore è licenziato perché il suo ufficio è stato chiuso: se il giudice accerta che l’ufficio non è stato chiuso il lavoratore ottiene il reintegro nel posto di lavoro. Diversamente gli spetterà un’indennità risarcitoria onnicomprensiva che andrà da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità. La procedura di conciliazione – obbligatoria per i licenziamenti economici – non potrà più essere bloccata da una malattia “fittizia” del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.

Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge. E’ una modifica importante, è stata tolta la locuzione “casi previsti dalla legge” dal “secchio” cui un giudice poteva attingere per ordinare il reintegro. Se per esempio una certa infrazione è regolata da un contratto o da un codice interno aziendale  e prevede, per esempio, una multa o la decurtazione dello stipendio, il lavoratore non può essere licenziato, per cui il giudice ordina il reintegro. Il giudice, invece, non potrà più stabilire, ad esempio utilizzando il codice civile dove è prevista, una sproporzione tra l’infrazione e il licenziamento: ne consegue che non potrà  comminare una sanzione conservativa (del posto di lavoro), ovvero la reintegra, ma solo indennità e risarcimenti.