Art.18. Licenziamenti discriminatori: reintegro sempre

Pubblicato il 20 Marzo 2012 - 18:54 OLTRE 6 MESI FA

ROMA, 20 MAR – I licenziamenti discriminatori sono nulli e quindi sono considerati come mai effettuati. Il reintegro nel posto di lavoro nel caso in cui il giudice ravveda la discriminazione quindi vale per tutte le aziende, sia sopra che sotto i 15 dipendenti e con il pagamento delle retribuzioni e dei contributi di tutto il periodo tra il licenziamento e la sentenza del giudice.