Crac Parmalat, per i giudici d’appello il risarcimento ai risparmiatori “è doveroso”

Pubblicato il 15 Luglio 2010 - 15:06 OLTRE 6 MESI FA

Calisto Tanzi dovrà risarcire i risparmiatori Parmalat truffati. Il risarcimento a titolo di provvisionale per i piccoli risparmiatori vittime del crac Parmalat è ”doveroso” come ”ristoro per soggetti che hanno perso migliaia di euro per il default  “e che non possono aspettare il tempo ”che trascorrerà prima di un’esatta quantificazione del danno in sede civile”.

Così i giudici della seconda corte d’appello di Milano motivano la condanna di Calisto Tanzi e altri due imputati a risarcire i risparmiatori, stabilita il 26 maggio scorso, ‘ribaltando’ il giudizio di primo grado che non aveva concesso provvisionali. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, che ha confermato la condanna di Calisto Tanzi a 10 anni e ha condannato altri due imputati assolti in primo grado, il collegio parla della ”questione relativa alla mancata concessione di una provvisionale” da parte del tribunale nei confronti degli oltre 32 mila risparmiatori che si sono costituiti parte civile.

La corte d’appello ha concesso loro una provvisionale di oltre 100 milioni di euro. Secondo i giudici, infatti, il tribunale ha sbagliato a ritenere che non poteva ”liquidare con valutazione generalistica un danno forfettario”. In realtà, si legge, i risparmiatori, assistiti tra gli altri dal’avvocato Carlo Federico Grosso, ”non hanno chiesto un danno forfettario”, ma ”una provvisionale del 40%”.

I giudici di primo grado, secondo la corte d’appello, hanno spiegato che non c’era ”la prova del nesso causale tra l’aggiotaggio e l’acquisto o la mancata vendita dei bond da parte dei risparmiatori”. Secondo i giudici del primo grado, quindi, le mosse dei risparmiatori non erano state influenzate dal reato commesso dall’azienda, l’aggiotaggio, ossia la diffusione volontaria di informazioni false che modificano l’andamento del mercato finanziario e dei suoi titoli.

Per la corte d’appello, invece, il nesso causale può essere provato anche con ”meccanismi di tipo presuntivo desumibili da regole di giudizio” e ”dall’esperienza”. In sostanza, nelle motivazioni si legge che ”non è necessario, in definitiva, accertare cos’è avvenuto nella mente di ciascun risparmiatore” per concedere la provvisionale.

Sbagliato, secondo i giudici d’appello, anche il ragionamento del tribunale che ha fatto riferimento al ruolo delle banche a cui si sono rivolti i risparmiatori per comprare i titoli. La corte d’ appello, infatti, sostiene che, pur essendo ”indubbio il ruolo non indifferente avuto dagli istituti di credito nell’ indirizzare il singolo risparmiatore verso una forma di investimento piuttosto che verso un’altra”, questo non è un fatto ”eccezionale e imprevedibile”.

In sostanza, dunque, la provvisionale ”atteso il tempo trascorso e quello che trascorrerà prima di un’esatta quantificazione del danno in sede civile, deve essere riconosciuta venendo a costituire, comunque un doveroso ristoro per soggetti che hanno perso migliaia di euro”.