Pensioni, calcolo rimborsi. Chi (anche gli eredi), come, quanto. E le tasse

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Giugno 2015 - 09:40 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni, calcolo rimborsi. Chi (anche gli eredi), come, quanto. E le tasse

Pensioni, calcolo rimborsi. Chi (anche gli eredi), come, quanto. E le tasse

ROMA – Pensioni, calcolo rimborsi arretrati. Chi, come, quando. Da agosto l’Inps darà corso alla sentenza della Corte Costituzionale: mancava solo la circolare di ieri (25 giugno) con cui l’Inps ha comunicato modalità dei rimborsi e criteri di calcolo degli arretrati (operazione complicata che per fortuna non spetta ai pensionati). A chi percepisce, ad esempio, 1500 euro di pensione verranno riconosciuti ad agosto 796 euro “una tantum”. Importante, hanno diritto al rimborso anche gli eredi, previa domanda all’Inps.

Chi ha diritto al rimborso. Le persone interessate dal rimborso sono quelle che vanno da 3 volte il minimo Inps (circa 1500 euro lordi mensili) fino a 6 volte il minimo (circa 3000 euro lordi mensili) secondo un meccanismo di gradualità. La circolare specifica che i rimborsi spettano anche alle pensioni “che al momento della lavorazione risulteranno eliminate.

Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione”. Gli aventi titolo sono gli eredi che devono fare richiesta (anche se al momento un modulo apposito non c’è, in attesa  che l’Inps inserisca le informazioni del caso sul sito istituzionale www.inps.gov.it.

Quanto: calcolo arretrati 2012-13 e perequazione 2014-15. I rimborsi sul mancato adeguamento rispetto all’inflazione dei redditi da pensione superiori a tre volte il minimo saranno tra il 100% e il 40% di quanto perso per gli anni 2012-2013 e pari ad appena il 20% di quanto erogato per gli anni precedenti per il 2014. Roberto Giovannini su La Stampa spiega bene come funziona.

Per il 2012 e 2013 è riconosciuta una rivalutazione pari al 100% dell’inflazione per gli assegni fino a tre volte il minimo Inps; si scende al 40% per gli assegni fino a quattro volte, quindi ancora al 20% per gli assegni fino a cinque volte, per scendere al 10% per gli assegni fino a sei volte superiori al minimo. Oltre questa soglia non c’è alcuna rivalutazione e nessun rimborso. L’incremento per il primo biennio costituisce poi la base di calcolo per gli anni successivi, a partire dal 2014.

Per il 2014 e il 2015 invece la rivalutazione sarà dunque riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte, e sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni 2012-2013. L’Istituto procederà, poi, spiega ancora la nota, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dalla legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. E poi, dal 2017 entreranno in vigore ancora nuove norme. (Roberto Giovannini, La Stampa).

Arretrati tassati. Le somme erogate dall’Inps a titolo di rimborsi per il mancato adeguamento all’inflazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo negli anni 2012-14 saranno assoggettate a tassazione separata (23%). Le somme maturate dal 2015 saranno assoggettate a tassazione ordinaria.