Pensioni. Contributo solidarietà, altro no Cassazione (commercialisti)

di Redazione Blitz
Pubblicato il 17 Giugno 2016 - 09:17 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni. Contributo solidarietà, altro no Cassazione (commercialisti)

Pensioni. Contributo solidarietà, altro no Cassazione (commercialisti)

ROMA – Pensioni. Contributo solidarietà, altro no Cassazione (commercialisti). Il contributo di solidarietà non si applica alla cassa Commercialisti che incassa un’altra bocciatura dalla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno ribadito che la previsione della legge di Stabilità 2014 non è sufficiente per giustificare la scelta. Nella sentenza 12338 della Corte, sezione lavoro, i giudici hanno offerto una indicazione precisa, a proposito del caso dei Commercialisti, del comma 488 della legge di stabilità per il 2014, legge 147/2013, per cui questa norma (quella che introduce il contributo di solidarietà)

“non incide sulla soluzione della questione in esame» perché “pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni adottati dagli enti» (di previdenza dei professionisti, ndr) … “che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”, ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché straordinario e limitato nel tempo”. (sentenza 12338 Corte di Cassazione , sezione lavoro)

Per capire bene genesi e sviluppo della controversia sul contributo di solidarietà è bene riavvolgere il nastro fino al 2004 – suggerisce il Sole 24 Ore – quando la Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti  decise, per garantire la stabilità finanziaria, di passare da un sistema di calcolo retributivo delle pensioni  a uno contributivo, con l’effetto di ridurre il tasso di sostituzione (rapporto tra quanto prendevi di stipendio e quanto prendi di pensione) dal 70 al 40%. Per questo fu introdotto il contributo di solidarietà per non far gravare questa differenza tutta alle nuove generazioni.

Una buona intenzione che però si è scontrata con le leggi. E infatti alcuni pensionati della Cnpadc – meno del 10% – fecero ricorso contro questo prelievo. Finora i pensionati arrivati in Cassazione hanno vinto. Di contro la Cassa negli ultimi anni ha tenuto sempre la linea e ha riproposto anche nel 2014-2019 il contributo solidaristico (per legge è possibile prevedere il contributo di solidarietà, per non più di tre quinquenni).

Il principio cardine che la Cassazione ripropone dal 2005 a oggi è che «una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo».

Anche la difesa di Cassa dottori chiama in causa la Costituzione, all’articolo 38, comma 2 (diritto alla pensione) e all’articolo 2 quando si parla di «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», una tesi che però non ha convinto la Cassazione, che porta avanti da tempo la difesa dei diritti acquisiti. (Federica Micardi, Il Sole 24 Ore)