Pensioni. Contributo solidarietà precedente per altre “rapine”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 18 Luglio 2016 - 12:03 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni. Contributo solidarietà precedente per altre "rapine"

Pensioni. Contributo solidarietà precedente per altre “rapine”

ROMA – Pensioni. Contributo solidarietà precedente per altre “rapine”. La recente sentenza della Corte Costituzionale che, in contrasto con le precedenti deliberazioni dei magistrati dell’alta corte, ha dichiarato la legittimità costituzionale del “prelievo forzoso” sulle pensioni oltre 14 volte il minimo, è perlomeno viziata da numerose e ineludibili contraddizioni. Oltre a costituire un pericoloso precedente per giustificare, alla faccia dei diritti garantiti e del patto di lealtà stato-cittadini, per altre misure forzose. Cominciamo da qui: Riccardo Pallotta, esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione, lancia l’allarme.

In realtà, la sentenza rischia di costituire, in futuro, una autorevole fonte per l’imposizione di ulteriori prelievi forzosi, variamente declinati, ma comunque di scarsa compatibilità con i parametri costituzionali. (Riccardo Pallotta, Ipsoa)

L’elenco delle contraddizioni giuridiche e, se vogliamo, anche semantiche, della sentenza è lunghissimo. Davvero c’è differenza, quando si devono tirar fuori soldi che si sono regolarmente guadagnati e dichiarati in una vita di lavoro secondo le leggi vigenti, tra “contributo di solidarietà” e “contributo di perequazione”? Davvero il prelievo non è configurabile come “tributo”? Dalla Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove giunge una puntuale confutazione dei criteri adottati dalla Corte Costituzionale.

1) La sentenza 173/2016, nonostante gli sforzi (o meglio: le “arrampicature sugli specchi”) non si pone in continuità e coerenza con la sentenza 70/2015 (con riferimento al comma 483) e, ancor più, con la sentenza 116/2013 (con riferimento al comma 486) della stessa Corte.

2) Come si può onestamente sostenere la “innegabile diversità” del contributo di solidarietà, di cui al comma 486, rispetto al “contributo di perequazione”, di cui all’art. 18, comma 2 – bis, del d.l. 98/2011, caducato dalla sentenza 116/2013 della Corte, quando la modalità del prelievo è identica e si somma al prelievo IRPEF, cui i pensionati in questione sono già soggetti, e senza alcun beneficio o privilegio per loro rispetto alle aliquote fiscali che operano per gli altri redditi che non siano “da pensione”?

3) Come si può onestamente affermare che il prelievo di cui al comma 486 non è “configurabile come tributo” “non essendo acquisto allo Stato, né destinato alla fiscalità generale”, ma “prelevato dagli enti che lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con finalità solidaristiche endo-previdenziali”, quando: a) né ex-ante, né ex-post è rinvenibile la destinazione specifica del tributo e resa quindi una contabilità analitica del ricavato risultante e del relativo impiego; b) è la stessa Corte che precisa che il prelievo sulle pensioni “costituisce una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza”; c) perché il Presidente del Consiglio, paventando una cancellazione del contributo in questione, afferma che in tal caso bisognerebbe “tener conto di tale effetto, segnatamente a seguito della riforma costituzionale recata dalla legge n. 1 del 20 aprile 2012, che ha riscritto l’art. 81 Cost., prevedendo il principio dell’equilibrio di bilancio”?

4) E come può la Corte lodare la proporzionalità e la progressività del prelievo di solidarietà in questione, quando proprio la progressività (insieme però alla universalità) è caratteristica peculiare del sistema tributario italiano (art. 53 Cost.)? Ma la proporzionalità e la progressività valgono e partono, a giudizio della Corte, solo per, e dalle, pensioni oltre le 6 volte, ovvero oltre le 14 volte il minimo INPS?

5) Ed è possibile che la Corte non abbia considerato che i pensionati penalizzati dal contributo di solidarietà in questione possono ben essere quegli stessi che hanno già subito il prelievo analogo nel 2000-2002, hanno poi vista abbattuta totalmente la perequazione automatica nel 2008, nonché nel 2012 e 2013 (a dispetto della sentenza 70/2015, calpestata dal d.l. 65/2015 e dalla legge 109/2015), ed hanno infine vista la perequazione negata (per una parte) nel 2014 e più che dimezzata ancora nel 2015 e 2016″

6) E come può pensare la Corte che sia stato superato lo “scrutinio stretto” di costituzionalità, da parte del contributo di solidarietà, con riferimento agli altri “paletti” posti dallo stesso Organismo costituzionale per il prelievo in questione, e cioè: a) “essere imposto dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale”. Ma l’INPS (come risulta dal 3° Rapporto relativo al 2014 su “Il bilancio del sistema previdenziale italiano”, a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, presieduto dal prof. Alberto Brambilla) ha i conti previdenziali in equilibrio e sostenibili, solo che l’Istituto fosse sollevato dal peso improprio degli oneri assistenziali; b) e come può la Corte giudicare la “sostenibilità” di un prelievo di “solidarietà coatta” (contraddizione in termini), senza conoscere le condizioni del singolo pensionato su cui viene a gravare un contributo comunque imprevisto e consistente?; c) e come può essere “una tantum” un provvedimento comunque di durata triennale che si inserisce in un quadro normativo che negli ultimi 10 anni ha visto le pensioni medio-alte penalizzate (sotto forma di mancata o ridotta perequazione) per il 75% del periodo?

7) E tuttavia è evidente che anche la Corte deve sentire un po’ di rimorso per la sentenza 173/2016 se, dopo aver puntigliosamente indicate le condizioni necessarie per un giudizio positivo di costituzionalità del prelievo in questione, è costretta a dire (al punto 11.2), per non sconfessare 20 anni di precedenti sentenze, “Tali condizioni appaiono, sia pure al limite, rispettate nel caso dell’intervento legislativo in questione”.

8) Quanto più attenta e lungimirante (oltre che “educativa”) era stata la Corte (sentenza 316/2010) quando aveva ammonito il legislatore che la sospensione o la reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo delle pensioni, l’avrebbe costretta ad interventi inevitabili di censura rispetto alla lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che di corretto e doveroso affidamento, delle pensioni.

9) A nostro giudizio, invece, il “limite” anzidetto è stato superato dal legislatore, ma anche dai Giudici della Corte, infatti gli artt. 2, 3. 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione sono chiari e pienamente operanti. Ed è paradossale che dobbiamo essere proprio noi a ricordarlo ai giudici della Corte! (Carlo Sizia, Stefano Biasioli, Michele Poerio di  FEDER.S.P.eV. su Formiche.net)