ROMA – Ogni itinerario previdenziale fa storia a sé: con la Riforma Fornero, che completa gli aggiustamenti in corsa degli 20 anni (riforma Dini in particolare), il sistema di calcolo sarà progressivamente universale, a regime varrà per tutti il metodo contributivo. In questo momento, il calcolo dell’assegno è conteggiato ancora con tre metodi diversi, secondo le tre grandi categorie in cui possono essere suddivisi i lavoratori dipendenti che accedono ai trattamenti Inps. Il riepilogo delle modalità di conteggio degli assegni previdenziali è riassunto sul Sole 24 Ore del 14 marzo.
A chi si è iscritto per la prima volta all’Inps a partire dal 1° gennaio 1996 viene applicato il metodo contributivo puro. A tutti gli altri si applica, in forme varie, il sistema misto. A chi era già iscritto a quella data all’Inps ma aveva meno di 18 anni di anzianità contributiva, si applica il metodo retributivo per gli anni maturati sino al 31 dicembre 1995, il metodo contributivo per le anzianità maturate dopo quella data. A chi era già iscritto all’Inps entro il 31 dicembre 1995 da almeno 18 anni si applica il metodo retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, il contributivo per quelle successive.
Metodo contributivo puro. Il Sole 24 Ore propone un paragone efficace. Facciamo finta che al momento dell’assunzione, l’Inps costituisca un conto corrente virtuale per il dipendente. Si determina annualmente la quota di contributi da versare sul conto Inps, in ragione del 33% della retribuzione annua lorda del dipendente. Nel contributivo puro è previsto un massimale di retribuzione pensionabile: oltre i 94 mila euro non si contribuisce più ai fini pensionistici e ovviamente non si matura un assegno più alto. Ogni anno sul c/c Inps vengono accreditati i contributi. I quali verranno rivalutati annualmente secondo l’incremento medio del Pil calcolato nell’arco di 5 anni. Applicando i coefficienti stabiliti per legge, in funzione dell’età del pensionamento, ai contributi accreditati e rivalutati, si calcola la pensione finale. A differenza del contributivo puro, nel contributivo semplice non c’è limite alla retribuzione annua pensionabile.
Metodo retributivo. E’ un sistema più vantaggioso in termini economici del contributivo perché calcolato praticamente sull’ultima busta paga invece che sui contributi effettivamente versati. Viene determinato sulla base delle retribuzioni che precedono l’uscita dal lavoro: di solito viene calcolata una retribuzione media finale (Rmf) calcolata lungo un periodo che varia da 5 a dieci anni, a volte di più. Questa retribuzione media viene quindi moltiplicata per gli anni di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1992, con una rivalutazione annua compresa tra il 2% e l’1% a seconda del crescere della retribuzione media stessa (più grande meno rivalutata). Dopo il 31 dicembre 1992 la Rmf va moltiplicata per gli anni maturati ma con un incremento di rivalutazione leggermente inferiore (2% e 0,9%). Il conteggio finale si determina moltiplicando i risultati ottenuti per le rispettive annualità maturate in Inps fino e dopo il 31 dicembre 1992.
Ricongiunzione. Parliamo della unificazione dei diversi trattamenti previdenziali nello stesso fondo (Inps o altri autorizzati). i applica il metodo retributivo per i periodi ricongiunti ma con il pagamento di un onere, la riserva matematica. Il costo lo decide la data di presentazione della domanda, l’età del richiedente, l’anzianità contributiva alla data della richiesta. La totalizzazione invece non comporta oneri ma è calcolata con il metodo contributivo.