Pensioni di reversibilità medici e dentisti morti durante il Covid: aumenti e maggiorazioni per i parenti

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Gennaio 2021 - 12:37 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni di reversibilità medici e dentisti morti durante il Covid: aumenti e maggiorazioni per i parenti

Vaccinare, cioè essere sfruttati: sindacato giovani medici si è perso Ippocrate (foto ANSA)

Pensioni di reversibilità maggiorate per i parenti di medici e dentisti morti durante il Covid. Lo stabilisce una norma straordinaria dell’Enpam, la cassa previdenziale dei medici. La misura straordinaria era stata deliberata ad aprile ma è diventata effettiva soltanto adesso.

L’Enpam aggiungerà fino a 20 anni di contributi ai medici e ai dentisti morti a seguito del Coronavirus. In questo modo il calcolo andrà fatto sul totale cui il morto avrebbe avuto diritto al termine della propria carriera. In questo modo si vogliono aiutare vedove e orfani dei sanitari scomparsi durante la pandemia.

“Il numero di vittime tra i medici e gli odontoiatri, già impressionante di per sé, non rende nemmeno il dramma dei casi individuali. Si pensi a quale disagio può andare incontro la famiglia di un collega strappato dal virus quando gli mancavano ancora 20 anni per andare in pensione”. Lo dice il presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti.

“Ci sembra doveroso nei confronti di chi ha messo a rischio la propria vita per curare gli altri, che i familiari possano contare sul supporto della categoria”. In termini economici questa misura straordinaria comporta per i familiari superstiti un assegno pensionistico che può arrivare anche al doppio dell’importo effettivamente maturato.

Pensioni di reversibilità medici e dentisti morti durante il Covid: il Regolamento ENPAM

Ecco come cambia il regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

ART. 24bis (Deceduti in attività a causa del Covid-19):

  • comma 1 Ai superstiti dell’iscritto non pensionato del Fondo, deceduto a causa del Covid-19 in costanza di contribuzione al Fondo, spetta – come indicato al precedente art. 24 – un’aliquota della pensione calcolata ai sensi dell’art. 20, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
  • comma 2 Ai fini della determinazione della quota di pensione “Quota A” relativa ai contributi dovuti dall’1.1.2013, il montante contributivo di cui all’art. 20, comma 3bis, viene incrementato, nel limite di un’anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella B, fino ad un massimo di 20 anni.
  • comma 3 Con riferimento agli iscritti alla “Quota B” che possono far valere presso la gestione un’anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di cui al comma 1, l’anzianità contributiva di cui all’art. 20, comma 5, è incrementata del numero di anni mancanti al raggiungimento dell’età anagrafica pro-tempore vigente indicata nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, con un massimo di 20 anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.
  • comma 4 Per beneficiare dell’incremento previsto ai precedenti commi 2 e 3, il familiare superstite deve presentare domanda all’Enpam redatta su un apposito modulo predisposto dalla Fondazione, allegando una certificazione, rilasciata dal medico competente che constata il decesso, nella quale si attesta che la morte è sopravvenuta quale conseguenza del contagio da Covid-19.
  • comma 5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Pensioni di reversibilità ENPAM deceduti per Covid: il regolamento anche per la previdenza complementare

Regolamento del Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata.

ART. 50bis (Deceduti in attività a causa del Covid-19).

  • comma 1 Ai superstiti dell’iscritto deceduto a causa del Covid-19 prima della cessazione dell’attività professionale di cui al precedente art. 2, e prima di aver maturato il requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui all’allegata Tabella A, spetta – come indicato al precedente art. 50 – un’aliquota della pensione calcolata ai sensi degli artt. 47 e 48, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
  • comma 2 Con riferimento agli iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale ed a quella degli specialisti ambulatoriali, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di cui al comma 1, il numero degli anni di contribuzione di cui all’art. 47, comma 1, è maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento del requisito anagrafico pro-tempore vigente di cui alla allegata Tabella A, con un massimo di 20 anni.
  • comma 3 Per gli iscritti alla gestione previdenziale degli specialisti esterni, per la determinazione della seconda quota di pensione relativa agli anni di contribuzione effettiva riscattata e ricongiunta maturati dall’1.1.2013, il montante contributivo di cui all’art. 48, comma 1, viene incrementato, nel limite di un’anzianità contributiva complessiva massima di 40 anni, di un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente di cui alla allegata Tabella A, fino ad un massimo di 20 anni.
  • comma 4 Per beneficiare dell’incremento previsto ai precedenti commi 2 e 3, il familiare superstite deve presentare domanda all’Enpam redatta su un apposito modulo predisposto dalla Fondazione, allegando una certificazione, rilasciata dal medico competente che constata il decesso, nella quale si attesta che la morte è sopravvenuta quale conseguenza del contagio da Covid-19.
  • comma 5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.