Pensioni reversibilità partner gay. Inps: solo centinaia mln

di Redazione Blitz
Pubblicato il 12 Maggio 2016 - 13:47 OLTRE 6 MESI FA
 Pensioni reversibilità unioni civili: qualche centinaio mln

Pensioni reversibilità unioni civili: qualche centinaio mln

ROMA – Pensioni reversibilità unioni civili: qualche centinaio mln. “C’è un impatto sui conti, ed è inevitabile che ci sia, ma è nell’ordine di qualche centinaio di milioni di euro ed è quindi sostenibile”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, rispondendo ad una domanda sull’impatto delle nuove norme della legge sulle unioni civili in merito alla reversibilità delle pensioni per le coppie gay.

Boeri ha sottolineato, a margine della presentazione del Rapporto Favo sull’assistenza dei malati oncologici, che “c’è sicuramente un aggravio dei costi per il sistema, ma non dell’entità che è stata paventata”. “Abbiamo fornito – ha spiegato il presidente dell’Inps – alcuni elementi di valutazione alla commissione parlamentare ed i costi non si sono rivelati così elevati. Sono sostenibili. Ci siamo infatti allineati – ha concluso – all’esperienza tedesca, perché la legislazione tedesca era simile a quella italiana”.

Tutti i diritti riconosciuti. Al coniuge, e da oggi anche al compagno che ha stipulato l’unione civile, spetta il 60% della pensione del coniuge/compagno defunto, salvo riduzioni legate al possesso dei redditi. Al pari del coniuge, inoltre al compagno civile spetteranno, in caso di morte dell’altra parte, l’indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile e quella relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Alle coppie omosessuali, unite da un’unione civile spetteranno gli stessi diritti ereditari e la pensione indiretta, di reversibilità o indennità di morte oggi riconosciuti solo ai coniugi, quindi alle coppie unite in matrimonio, a patto però che l’unione venga ufficializzata di fronte ad un ufficiale dello Stato civile. Stesso discorso per le detrazioni fiscali per coniuge a carico, l’assegno al nucleo familiare e le prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito.