Pensioni, riforma Inpgi: il documento integrale con i tagli

di Redazione Blitz
Pubblicato il 31 Luglio 2015 - 10:25 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni, riforma Inpgi: il documento integrale con i tagli

Pensioni, riforma Inpgi: il documento integrale con i tagli

ROMA – Riforma Inpgi, arriva la riforma con i tagli alle pensioni dei giornalisti. Giovedì 30 luglio, infatti, il cda dell’ente previdenziale ha approvato la delibera che riforma il sistema. BlitzQuotidiano ve lo propone integralmente

 

Il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, nella sua odierna seduta, ha approvato la delibera contenente gli interventi di riforma necessari ad assicurare la sostenibilità della Gestione Previdenziale dell’Ente.

Il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore dell’editoria con la conseguente perdita dei rapporti di lavoro e il sempre più massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali ha, infatti, fatto registrare una grave sofferenza della gestione previdenziale.

Tale crisi ha comportato da un lato, una rilevante perdita dei rapporti di lavoro pari a circa il 16% negli ultimi cinque anni – con un tasso di contrazione dei livelli occupazionali in ambito giornalistico maggiore di 6,4 volte a quello della generalità del sistema Paese – e dall’altro, un sempre più intenso ricorso agli ammortizzatori sociali (nel 2014 il numero dei giornalisti che hanno beneficiato del trattamento di disoccupazione sono stati 2.013, della CIGS 772 e dei contratti di solidarietà 2.858).

La stessa Corte dei Conti, d’altronde, nella relazione n. 70/2015 relativa al bilancio consuntivo 2014, ha posto in risalto il carattere straordinario ed eccezionalmente repentino della situazione congiunturale determinata dal perdurare della situazione di crisi economica, che ha comportato pesanti riflessi – che sembrerebbero aggravarsi anziché scemare – sulla situazione occupazionale che investe il settore dell’editoria, incidendo sulle dinamiche del rapporto tra contributi e prestazioni e sugli equilibri della gestione, sottolineando in proposito che “l’andamento della gestione previdenziale non mostrava nel medio-lungo periodo, giusto quanto esposto nel bilancio attuariale acquisito dall’Istituto nel 2012, profili di criticità, considerato anche che – come del resto posto in evidenza nella stessa nota integrativa al bilancio 2014 – le proiezioni statistiche a base 2010 non potevano considerare la gravità della crisi che ha investito il settore dell’editoria negli anni successivi” ed esprimendo preoccupazioni legate, altresì, all’andamento demografico della platea degli iscritti.

L’Istituto ha, pertanto, dato mandato al Prof. Marco Micocci di redigere un Bilancio Tecnico Attuariale, con base al 31 dicembre 2014, dal quale è emersa, in particolare, la necessità e l’urgenza di ripristinare le condizioni di equilibrio e di sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

In tal senso si è pertanto reso necessario adottare interventi volti ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale che incidano sia sulle entrate contributive che sulle uscite per prestazioni prevedendo, in particolare, l’istituzione di un contributo straordinario – nel rispetto dei principi di equità intergenerazionale, di ragionevolezza e di temporaneità – da applicare a tutte le pensioni per fasce di importo e percentuali crescenti della durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti.

A tal scopo, con nota del 18 giugno 2015 – così come previsto dall’art. 3, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 509/94 – è stato quindi trasmesso alla FIEG e alla FNSI, per le determinazioni di loro competenza, il documento contenente gli interventi per il contenimento della spesa previdenziale Inpgi.

La FNSI ha espresso il proprio parere favorevole in data 17 luglio 2015, mentre la FIEG, in data 24 luglio 2015, ha fatto pervenire una nota con la quale, pur apprezzando nel merito il complesso degli interventi proposti, ha espresso alcune riserve.

Di seguito si riporta la sintesi degli interventi che incidono sia sulle entrate contributive che sulle uscite per prestazioni.

 

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE

1)    Aliquote Contributive

In tema di aliquote contributive vengono adottate le seguenti misure:

A)    Aliquota IVS – incremento dello 0,50% a carico del giornalista a far data dal 1° gennaio 2016;

B)    Aliquota IVS – incremento dello 0,53% a carico dell’Azienda a far data dal 1°gennaio 2016, che – unitamente all’innalzamento in misura pari all’1% della medesima aliquota, sempre con decorrenza 1° gennaio 2016, così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 15 luglio 2011 – determina un progressivo allineamento con l’analoga aliquota complessiva IVS (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) in vigore presso l’INPS, pari al 33,00%;

C)    a decorrere dal 1° gennaio 2017, di rendere strutturale l’aliquota dell’1% a carico dei datori di lavoro – destinata al sostegno della CIGS – istituita con delibera INPGI n. 82 del 25/06/2009, approvata con D.M. 5 agosto 2009 e successivamente modificata con delibera INPGI n. 41 del 30 luglio 2014, approvata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 16 ottobre 2014, e la cui attuale scadenza è fissata alla data del 31 dicembre 2016.


2)    Recepimento delle disposizioni di cui all’art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni;

Tali disposizioni prevedono un minimo retributivo settimanale per l’accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS – equivalente a circa 800 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l’anzianità contributiva verrà riparametrata alla retribuzione per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

3)    Consentire il riscatto del praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica professionale presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei giornalisti.

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

PRESTAZIONI FACOLTATIVE

A)    Assegno di superinvalidità

L’assegno di superinvalidità viene concesso ai soli titolari di pensione diretta, che siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.

Il limite reddituale di accesso a tale tipologia di prestazione passa dagli attuali 70.600 Euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 Euro annui).

B)    Abrogazione della prestazione una tantum ai superstiti indicate all’art. 29, lettera c) del Regolamento delle prestazioni

C)    Ricovero case di riposo

Il contributo per il ricovero nelle case di riposo viene riconosciuto ai soli  titolari di pensione diretta, che siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.

Il limite reddituale di accesso a tale tipologia di prestazione passa dagli attuali 70.600 Euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 Euro annui).

D)    Abrogazione della Prestazione dell’indennità per inabilità temporanea

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

1) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione della vecchiaia

Età:
Uomini: 66 anni dal 2016

Donne: con progressione ogni 18 mesi dell’età

Anno Età
Con almeno 20 anni di contribuzione
1/1/2016 al 30/6/2017 63
dal1/7/2017 al 31/12/2018 64
dal 1/1/2019 al 30/6/2020 65
a regime dal 1/7/2020 66

 

2) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità

–    Almeno 62 anni di età

Progressione ogni 18 mesi dell’innalzamento contributivo

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’
Anno Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
1/1/2016 al 30/6/2017 36
dal1/7/2017 al 31/12/2018 37
dal 1/1/2019 al 30/6/2020 38
dal 1/7/2020 al 31/12/2021 39
dal 1/1/2022 40

 

Per il periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2021 – sarà possibile accedere alla pensione di anzianità con almeno 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Dal 1° gennaio 2022, a regime, sarà quindi necessario essere in possesso dei requisiti di 62 anni di età anagrafica e di 40 anni di anzianità contributiva.

 

3) Flessibilità nell’accesso alla pensione anticipata

Dal 1° luglio 2017 i giornalisti potranno accedere alla pensione anticipata con almeno 62 anni d’età e 36 anni di contribuzione con l’applicazione della percentuale d’abbattimento del 5 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi indicati nella tabella relativa alle pensioni d’anzianità ovvero, se più favorevoli, rispetto ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia.

RIDUZIONE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE CONTRIBUZIONI FUTURE
Quota E: 2,30% a scalare

Viene mantenuto il sistema retributivo con l’applicazione agli attuali scaglioni reddituali, per la quota di pensione maturata successivamente alla data di approvazione della riforma, delle seguenti aliquote:

 

QUOTA E) – Ipotesi al 2,30 per le Contribuzioni dall’1/1/2016
Scaglioni della

Retribuzione pensionabile

Aliquote di

rendimento%

    fino a 44.456,00 2,30
da 44.456,01 a 59.126,48 1,73
da 59.126,49 a 73.796,96 1,44
da 73.796,97 a 84.466,40 1,15
    oltre 84.466,40 0,78

 

 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
A) Potranno accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti ordinari (Uomini con 65 anni di età e donne con 62 anni di età) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti ed alla pensione di anzianitàcon 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

 

 

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

(condizioni concorrenti e non alternative)

Giornalisti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma risultino già perfezionati i requisiti di età e contributivi per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia o di anzianità I requisiti d’età e contributivi sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ed anzianità ordinaria senza abbattimenti permanenti.
Giornalisti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione –   Autorizzazione antecedente alla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti;

–   Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione al versamento volontario;

–   Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti.

Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni. –   Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti;

–   Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti.

Giornalisti disoccupati e/o inoccupati alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del CdA INPGI –   Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato;

–   Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti.

Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolva:

-in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

-in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).

–   Accordi stipulati anteriormente alla data di  approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti;

–   Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

–   Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti.

Giornalisti che alla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti risultano essere in congedo per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 –   In congedo straordinario alla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti;

–   Perfezionamento dei requisiti e pensionamento entro il periodo del congedo e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti.

 

 

  1. B) Potranno accedere alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti (almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi)  previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti, con l’applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione,  i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

 

 

 

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

(condizioni concorrenti e non alternative)

Giornalisti che, alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, risultino cessati dal rapporto di lavoro –   Non risultino rioccupati con rapporto di lavoro subordinato dopo la data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

–   Perfezionino il diritto a pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti;

Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolva:

-in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

-in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).

 

–   Accordi stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all’Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015;

–   Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti;

 

Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.

 

–   Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all’Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015;

–   Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti.

 

  1. C) Le giornaliste appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante potranno accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti(almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi)  previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, da parte dei Ministeri Vigilanti, con applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione (non applicati nei casi di autorizzazione al versamento volontario entro il 30/06/2012):

 

 

 

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

(condizioni concorrenti e non alternative)

Giornaliste che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano state ammesse alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data di adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. –   Non risultino rioccupate con rapporto di lavoro subordinato dopo l’ammissione al versamento volontario;

–   Perfezionino il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2021;

 

 

 

PENSIONI DI INVALIDITA’

Assorbimento dell’integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l’integrazione contributiva concessa dall’istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l’importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

PENSIONI AI SUPERSTITI

Modifica delle percentuali di abbattimento per redditi

Viene prevista l’adozione –  dalla data di approvazione della delibera da parte dei Ministeri Vigilanti – delle stesse percentuali di abbattimento per i redditi personali del solo coniuge superstite in vigore presso l’AGO, come di seguito indicato

Percentuali di abbattimento redditi

(coniuge unico superstite)

 
Fasce di reddito personale % Riduzione
  fino a 19.553,82 0
da 19.553,83 a 26.071,76 -25%
da 26.071,77 a 32.589,70 -40%
  oltre 32.589,71 -50%

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PARTECIPAZIONE AL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Istituzione di un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale da applicare in via temporanea per la durata di 5 anni a tutti i trattamenti pensionistici, per fasce di importo e percentuali crescenti.

1.    Viene introdotto un contributo di solidarietà – per 5 anni a partire dalla data di approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti – a tutti i trattamenti di pensione di importo rientrante nelle fasce di cui alle lettere a, b, c, della sottostante tabella, con percentuali crescenti e garantendo, in ogni caso, l’erogazione del trattamento minimo Inps:

a. da 0 a 30.000,00 0,5%
b. da 30.001,00 a 60.000,00 1%
c. da 60.001,00 a 91.251,15 1,5%

 

 

2      Viene prorogato, – per un periodo fino a 5 anni a partire dalla data di approvazione della delibera da parte dei Ministeri vigilanti – per tutti i trattamenti di pensione di importo rientrante nelle fasce di cui alla sottostante tabella – con percentuali crescenti – il contributo di solidarietà già attualmente in vigore per effetto dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

 

 

da 91.251,16 a 130.358,80 6%
da 130.358,81 a 195.538,20 12%
oltre 195.538,20 18%

 

 

 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

1)    Disoccupazione per dipendenti di azienda in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d’azienda

Fermo restando l’accredito della contribuzione figurativa relativa ai primi 12 mesi di trattamento di disoccupazione, viene prevista – dalla data di approvazione della delibera da parte dei Ministeri Vigilanti – l’eliminazione della maggiore contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano  il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi per contenere la crescita del costo legato alla riserva matematica.

2)    Riduzione progressiva della misura dell’indennità di disoccupazione:

Riduzione dell’indennità di disoccupazione a partire dal 7° mese fino ad un massimo del 50% con le seguenti modalità:

–    Indennità intera al 100% per i primi 180 giorni (primi 6 mesi)
–    Indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno (dal 7° mese al 15° mese);
–    Indennità ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno (dal 16° mese al 24° mese).
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Approvata inoltre dal Consiglio di amministrazione la proposta, da sottoporre alla prossima riunione del Consiglio Generale, di una riduzione pari al 10% delle indennità di carica attualmente percepite dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministratore della gestione previdenziale separata e del Collegio sindacale.
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La riforma varata oggi – ha commentato il Presidente dell’Inpgi Andrea Camporese – appare inevitabile sul piano del rispetto delle norme di legge e della tutela stessa degli interessi degli iscritti. La drammatica crisi occupazionale del settore, che perdura da sette anni, ha subito una ulteriore fortissima accelerazione nell’ultimo triennio con un indice di perdita di posti di lavoro sei volte superiore a quello registrato nel Paese. I richiami dei Ministeri Vigilanti, della Corte dei Conti, del Collegio Sindacale, inevitabilmente hanno registrato un forte deterioramento della sostenibilità prospettica a causa di elementi totalmente esogeni alla gestione dell’Istituto.

A partire da questi elementi di quadro, che richiamano ad una forte responsabilità le Parti Sociali e l’Inpgi stesso, la riforma inviata ai Ministeri Vigilanti arriva al termine di una profonda analisi da parte del Cda. L’ampiezza del ventaglio degli interventi, la distribuzione dei sacrifici, la forte garanzia di transizione attraverso le clausole di salvaguardia, il mantenimento di un sensibile vantaggio rispetto alle norme in essere nel sistema pubblico, testimoniano di uno sforzo evidente di garantire sostenibilità e adeguatezza. Le analisi attuariali, redatte in forza di legge, in base ai parametri forniti dai Vigilanti, dal professor Marco Micocci, evidenziano come le misure adottate “colgono nell’obiettivo di ripristinare l’equilibrio tecnico attuariale e la sostenibilità dell’Istituto. Il patrimonio non si azzera mai e le prestazioni promesse agli iscritti possono essere tutte onorate”.

Un neo assunto, a parità di contribuzione con il sistema generale, riceverà un assegno di pensione superiore del 28 per cento, nonostante l’intervento varato. Un disoccupato, nonostante la limatura dell’assegno che costituisce la misura di gran lunga meno severa dell’intero impianto riformatore, riceverà una integrazione al reddito doppia rispetto al sistema generale. Il contributo straordinario e temporaneo richiesto ai pensionati, circa 20 euro netti al mese per una pensione di 60 mila euro lordi di pensione, si colloca in un contesto generale di sacrificio a sostegno del destino complessivo della categoria.

Spiace la nota emessa da Fieg, nella quale pur apprezzando lo sforzo generale non si ritiene di esprimere un parere definitivo, in ogni caso è dovere dell’Istituto mantenere aperta la disponibilità al confronto in vista di ogni azione positiva a favore del sistema.

E’ di notevole importanza anche la delibera assunta, sottoposta all’approvazione dei Ministeri Vigilanti, che mira a far accedere tutti i datori di lavoro agli sgravi contributivi concessi dallo Stato per le assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di agevolazioni molto importanti, che arrivano fino a 8 mila euro annui per tre anni, che vanno nella tanto auspicata direzione della crescita della platea dei giornalisti attivi.

Sento di dover ringraziare i colleghi del Cda per l’impegno e la serietà profusi in molti mesi di analisi e simulazioni che hanno portato ad una sostanziale condivisione della riforma con la sola eccezione del contributo posto a carico dei pensionati che ha portato al dissenso di due consiglieri.

Ringrazio il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non solo ha votato a favore della riforma, ma ha anche sostenuto nel suo intervento che questo è solo il primo passaggio di un intervento riformatore complessivo del sistema. Su questo argomento il Consiglio di amministrazione ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno sulle opportune riforme legislative che l’Inpgi propone”.