Pensioni rimborso, perchè è parziale e perchè non è per tutti

di Redazione Blitz
Pubblicato il 3 Agosto 2015 - 06:41 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni rimborso, perchè è parziale e perchè non è per tutti

Pensioni rimborso, perchè è parziale e perchè non è per tutti

ROMA – Nella pensione di agosto 3,7 milioni di pensionati troveranno gli arretrati per la mancata rivalutazione 2012-2013. Il rimborso sarà parziale (660 euro per chi ha una pensione di 1.500 euro, 440 euro per chi ha una pensione di 2.000 euro), anche per le perequazioni 2014-2015, e per molti sarà necessario un ricorso giudiziario. Ad alcuni (chi ha una pensione inferiore a 1.405 euro o superiore a 2.810 euro) non arriverà alcun euro. Riportiamo di seguito l’articolo di a cura di Antonio Barbato, Consulente del lavoro iscritto all’Ordine di Napoli, classe 1978. Esperto di diritto del lavoro e previdenza. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoristica, previdenziale e fiscale. Oggi responsabile dell’area Lavoro di Fanpage.it.

Con la rata di pensione di agosto arrivano, finalmente, gli arretrati per la mancata rivalutazione degli anni 2012-2013. Il primo agosto, ma con effettivo pagamento lunedì 3 agosto, l’Inps mette in pagamento le pensioni comprensive dei rimborsi maturati in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e, soprattutto, del successivo Decreto Legge n. 65 del 2015. Ma i rimborsi non saranno per tutti e, soprattutto, saranno di una cifra parziale rispetto agli arretrati effettivamente maturati da ogni singolo pensionato.

A ricevere i rimborsi saranno i pensionati con una pensione lorda nel 2011 da 1.405 euro (tre volte il trattamento minimo) a 2.810 euro (sei volte il trattamento minimo).

Alcuni esempi: I pensionati con 1.500 euro lordi di pensione riceveranno nella pensione di agosto arretrati per circa 660 euro, ma hanno diritto a più di 3 mila euro di arretrati. I pensionati con 2.000 euro lordi di pensione riceveranno rimborsi per circa 440 euro, ma hanno diritto a più di 4.000 euro di arretrati. I pensionati con 3.000 euro di pensione lorda non riceveranno alcun arretrato ad agosto, pur avendo diritto quasi 6.000 euro di arretrati.

Un pensionato con una pensione inferiore a 1.405 euro nell’anno 2011 non ha diritto ad alcun arretrato in quanto per i pensionati sotto tale cifra di pensione (1.405 euro), che è pari a 3 volte il trattamento minimo, non vi è stato il blocco della perequazione negli anni 2012-2013. In sostanza hanno già ricevuto le rivalutazioni regolarmente in quegli anni.

In ogni caso, da lunedì 3 agosto ogni pensionato potrà verificare quanto ha ricevuto a titolo di arretrati per la rivalutazione 2012-2013 e valutare eventuali azioni giudiziarie per recuperare la restante parte degli arretrati che comunque gli sono negati.

E’ quindi giunto il momento in cui circa 3,7 milioni di pensionati si vedranno comunque erogare una cifra a titolo di rimborso delle mancate perequazioni per gli anni 2012 e 2013.
Perché scattano gli arretrati

Negli anni 2012-2013 il Governo Monti, per combattere l’emergenza finanziaria, fece una norma che bloccava la rivalutazione delle pensioni superiori a 1.405 euro. La rivalutazione delle pensioni in base agli indici ISTAT, che spetta ogni anno a tutti i pensionati fu quindi erogata solo a coloro che avevano una pensione lorda inferiore a 1.405 euro.

La Corte Costituzionale quest’anno, con la sentenza n. 70/2015, ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione delle pensioni (perequazione automatica) negli anni 2012-2013 operata dal Governo Monti e quindi i pensionati hanno diritto ad un ricalcolo delle pensioni stesse comprensive della rivalutazione. E di conseguenza hanno diritto ad un rimborso.

Per il Governo Renzi attuale gli effetti della sentenza sarebbero stati pari ad un esborso di 17,6 miliardi per il solo 2015, se avessero dato attuazione totale alla sentenza. Per rimediare parzialmente, il Governo Renzi ha approvato un Decreto Legge n. 65 del 2015, nel quale, ha di fatto approvato un rimborso comunque parziale, chiamato Bonus Poletti. Saranno infatti erogati solo 2,2 miliardi dei 17,6 miliardi spettanti ai pensionati.

La misura della rivalutazione automatica è riconosciuta in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto. La ricostituzione avviene d’ufficio. Per i rimborsi agli eredi, invece, è necessaria la domanda.
Perché i rimborsi sono parziali

E’ il Decreto Legge n. 65 del 2015 del Governo Renzi a stabilire rimborsi parziali. Gli arretrati saranno riconosciuti nella rata di pensione di agosto 2015 nella misura del 40% per i trattamenti di pensione compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo; per coloro che hanno una pensione lorda tra quattro e cinque volte il trattamento minimo il rimborso effettivamente erogato sarà del 20%; addirittura chi ha una pensione lorda pari a cinque o sei volte il trattamento minimo, ad agosto 2015 riceverà solo il 10% degli arretrati maturati per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015. Coloro che hanno una pensione lorda superiore a sei volte il trattamento minimo, dal Governo, o meglio dall’Inps, nella rata di agosto non riceveranno proprio nulla.

Per fornire ulteriori esempi:

Un pensionato con 1.800 euro di pensione lorda, riceverà 790 euro circa ad agosto 2015, ma ne ha diritto a 3.700 euro;
Un pensionato con 2.500 euro di pensione lorda, riceverà 273 euro circa ad agosto 2015, ma ne ha diritto a quasi 5.000 euro;
Un pensionato con 4.000 euro di pensione lorda, riceverà 0 euro circa ad agosto 2015, ma ne ha diritto a oltre 7.000.

Non solo, l’applicazione della sentenza n. 70/2015 avrebbe dovuto avere i suoi effetti anche sulle rivalutazioni del 2014 e del 2015, ma i pensionati riceveranno, sempre per effetto del Decreto Legge n. 65 del 2015, solo il 20% del 40% riconosciuto negli anni 2012-2013. Un rimborso ancora più parziale.

Dall’anno 2016, lo stesso Decreto Legge n. 65 del 2015, riconosce ancora una volta una perequazione automatica parziale pari al 50%.

Il rimborso deve essere anche tassato. Non solo il rimborso è parziale ma va detto anche che le somme arretrate sono lorde, ossia devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria. Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione. Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.
Per il rimborso totale necessario un ricorso giudiziario

In questo modo, con i rimborsi parziali del bonus Poletti, il Governo Renzi ha rimandato al futuro il problema. Ai pensionati, che avrebbero diritto a cifre da 4 mila a 7 mila euro di arretrati e che ne riceveranno una cifra molto più bassa, non resta che, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, intraprendere la via giudiziaria proponendo un ricorso innanzi al Giudice.

Il consiglio è di rivolgersi ad un Avvocato esperto in materia previdenziale. E per il conteggio degli arretrati ad un Consulente del Lavoro. In tal senso sono importanti le parole del Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, che consiglia ai pensionati di fare un ricorso perché è un diritto acquisito.
La circolare Inps con il calcolo degli arretrati

Per coloro che volessero approfondire il sistema con il quale l’Inps calcolerà gli arretrati, è bene consultare la circolare Inps n. 125 del 25 giugno 2015 ed il successivo messaggio Inps n. 4493 del 27 luglio 2015.

Nella prima viene spiegato nel dettaglio il “Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Ecco un estratto della circolare:

Finalità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto leggen. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015: Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1. Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1,n. 2. Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014. In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:

al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: 20% del 40%;
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo: 20% del 20%;
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo 20% del 10%;Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS: Nessun aumento.

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: 50% del 40%;
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo: 50% del 20%;
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo: 50% del 10%;Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS: Nessun aumento.

L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

Nella circolare c’è un allegato 1 che riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.

Con il messaggio n. 4993 del 27 luglio 2015, l’Inps ha pubblicato ulteriori precisazioni e soprattutto ha fornito alcuni esempi di calcolo di perequazione prevista dalla norma in esame per gli anni 2012 e 2013, ma anche 2014, 2015 e dal 2016; il calcolo è applicato a trattamenti di pensione rispettivamente dell’importo di euro 1500, 2000 e 2500, i quali si collocano all’interno delle prime tre fasce, e viene indicato il relativo aumento mensile.