Pignoramenti: stipendi e pensioni più protetti. Tutte le novità del decreto “Giustizia e fallimenti”

di Edoardo Greco
Pubblicato il 3 Agosto 2015 - 13:26 OLTRE 6 MESI FA
Pignoramenti: stipendi e pensioni più protetti. Tutte le novita del decreto "Giustizia e fallimenti"

©LUCKYPIX/LAPRESSE

ROMA – In caso di fallimenti stipendi e pensioni saranno più protetti dai pignoramenti: è una delle novità più importanti del decreto legge “Giustizia e Fallimenti”, il numero 83 del 2015, che mette le pensioni al riparo dal pignoramento fino a 672 euro, cioè una cifra pari a una volta e mezzo l’assegno sociale. Mentre gli stipendi non potranno essere toccati fino a 1.344 euro al mese, ovvero tre volte l’assegno sociale. Antonio Ciccia Messina su Italia Oggi spiega i contenuti del decreto che “contiene misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria oltre ad alcune norme sull’Ilva”:

PRECETTO. Il precetto deve contenere anche un avvertimento al debitore sulla possibilità di avvalersi degli accordi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

PORTALE DELLE VENDITE. La pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, in un’area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche». La pubblicazione dell’avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice. La mancata pubblicità sul portale determina l’estinzione della procedura esecutiva solo se l’omissione è imputabile al creditore.

CONVERSIONE. Nella conversione del pignoramento è consentita la rateizzazione mensile non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e le rate sono allungate da 18 a 36 mesi. Inoltre ogni 6 mesi il giudice deve provvedere a distribuire ai creditori le somme recuperate.

EFFICACIA PIGNORAMENTO. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni (erano 90) senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

PIGNORAMENTO CREDITI. Scatta l’impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. In caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondete al triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento. Se l’accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie: per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà. Inoltre, in caso di mancata dichiarazione del terzo chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il credito pignorato si considera non contestato se l’allegazione del creditore consente comunque l’identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo; mentre se l’allegazione non consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti.

ESECUZIONE IMMOBILIARE. I tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all’istanza di vendita sono accorciati. Per la determinazione del valore dell’immobile, il giudice deve ricorrere a valori di mercato al posto dei più bassi valori catastali: l’esperto stimatore deve considerare la superficie dell’immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali. Sono accelerate le procedure di autorizzazione della vendita, e spetta al giudice, nell’ordinanza di vendita, l’indicazione del prezzo, dell’offerta minima e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale.

OPPOSIZIONE. Nell’opposizione all’esecuzione il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto di credito, sospendere l’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

RICERCA TELEMATICA BENI/CREDITI. Nella ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è eliminato il riferimento al creditore procedente: quindi la richiesta di autorizzazione a chiedere l’autorizzazione alla ricerca tramite banche dati, può essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza. La Commissione ha tolto dall’elenco delle banche dati alle quali l’ufficiale giudiziario può accedere, il pubblico registro automobilistico e le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni. Inoltre, con la modifica dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il decreto legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l’autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati: questo vale per le banche dati comprese nell’anagrafe tributaria.