Prestito vitalizio ipotecario è legge: cos’è l’alternativa alla nuda proprietà

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 Marzo 2015 - 16:17 OLTRE 6 MESI FA
Prestito vitalizio ipotecario è legge: cos'è l'alternativa alla nuda proprietà

Prestito vitalizio ipotecario è legge: cos’è l’alternativa alla nuda proprietà

ROMA – Prestito vitalizio ipotecario: sì definitivo del Senato alle nuove norme che regolano l’alternativa alla nuda proprietà. Fino ad oggi la vendita dell’immobile tramite la nuda proprietà era la strada maestra per una persona in là con gli anni che voleva avere un po’ di soldi per godersi l’ultima parte della propria vita senza “togliersi il tetto dalla testa”.

Con la legge approvata il prestito vitalizio ipotecario diventa una forma di finanziamento alternativa. Vi potranno accedere tutti i cittadini con più di 60 anni di età, proprietari di un immobile. Che potranno fare la richiesta di un finanziamento a una banca o un’azienda finanziaria in cambio di un’ipoteca sull’immobile. L’importo del finanziamento sarà una percentuale sul valore dell’immobile. Inoltre, spiega il presidente della Commissione Finanze del Senato, Mauro Maria Marino del Pd, è “importante sottolineare come il soggetto ipotecante non sia in alcun modo tenuto a lasciare la proprietà”. Spiega il Corriere.it:

La legge consente alle parti di concordare le modalità di rimborso graduale di interessi e spese, senza che sia applicata la capitalizzazione annuale degli interessi. In questo caso, il soggetto finanziatore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento – cioè quello avvenuto tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza della rata – se verificatosi almeno sette volte, anche non consecutivamente.

Qualora il soggetto non concordi le modalità di rimborso graduale, la legge prevede tre casi per il rimborso integrale, cioè in un’unica soluzione: in caso di decesso del cittadino che ha ricevuto il finanziamento; se la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile vengono trasferiti – anche solamente in parte; se si compiono atti tali da ridurre significativamente il valore dell’immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi capaci di gravare sullo stesso.

Qualora, a distanza di 12 mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, il finanziamento non venisse rimborsato, il finanziatore vende l’immobile al valore di mercato, valore che si decurta del 15% per ogni dodici mesi, sino al momento della vendita. «In caso di decesso del contraente e alternativamente a quanto sopra scritto – precisa ancora Marino – è importante sottolineare come non sia preclusa, agli eredi, la possibilità di estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell’immobile; questi, inoltre, possono provvedere personalmente alla vendita dello stesso, entro e non oltre i 12 mesi successivi al decesso».