Redditest retroattivo? Se congruo con le spese pre 2008, il Fisco ne tenga conto

Pubblicato il 26 Novembre 2012 - 13:18 OLTRE 6 MESI FA
Redditest:: perché non retroattivo nei casi di contraddittorio con il Fisco ante 2008? Se dà luce verde?

ROMA – Redditest retroattivo? Se è la versione più aggiornata del redditometro e in generale dei vari strumenti di accertamento fiscale, perché non dovrebbe essere utilizzato come arma di difesa supplementare in contraddittorio nei casi di contestazioni fiscali fino all’annualità 2008? Si pone il quesito Italia Oggi, anche in ragione di tutti i pronunciamenti della Corte di Cassazione che fanno propendere per questa opportunità. L’Agenzia delle Entrate non si è espressa in merito ma stando alle prime notizie e indiscrezioni sarebbe fermamente contraria all’utilizzo retroattivo del redditest da parte del contribuente.

Il principio invocato per la sua retroattività è semplice. Essendo il redditest la versione aggiornata del redditometro, un criterio più affidabile degli studi di settore ecc…, vale come strumento di accertamento standardizzato. Ma se va bene al Fisco, deve funzionare anche per il contribuente. Se, per ipotesi, ho subito un accertamento sintetico che contesta la mia dichiarazione del 2007, potrei inserire i dati che mi riguardano nel nuovo redditest a disposizione. Se scopro che la macchina mi dà semaforo verde, cioè dice che il mio livello di spese era congruo, cioè coerente con quanto dichiaravo, in sede di contraddittorio questa nuova valutazione deve poter contare.

L’Agenzia delle Entrate si oppone, ma le leggi dicono altro. Una volta definito il quadro normativo, cioè quando uscirà il decreto ministeriale espressamente previsto dal quinto comma dell’art. 38 del dpr 600/73, sarà chiaro come lo strumento non è che l’evoluzione del vecchio strumento di accertamento varato nel lontano 1992 e  via via aggiornato. I redditest segue la scia giuridica degli altri tipi di accertamenti standardizzati quali i parametri, i coefficienti presuntivi, gli studi di settore. In proposito la Corte di Cassazione si è ampiamente pronunciata, per cui anche per il redditometro vale la regola “più volte affermata della prevalenza dello strumento più evoluto rispetto al precedente…con applicazione della versione più recente, in quanto frutto di analisi più attendibili”. Il redditest, l’interfaccia del redditometro di ultima generazione corrisponde esattamente all’identikit fornito dalla Cassazione.