Redditometro: il 20% di scostamento si applica al dichiarato. Tutte le voci esenti

Pubblicato il 16 Gennaio 2013 - 09:28 OLTRE 6 MESI FA
Redditometro: il 20% di scostamento si applica al dichiarato non all’accertato. Tutte le voci esenti

ROMA – Sul redditometro della discordia, arrivano chiarimenti e assicurazioni dall’Agenzia delle Entrate. Due molto importanti. Primo, non si devono temere campagne a tappeto, retate indiscriminate: i controlli previsti per quest’anno saranno circa 70 mila su una platea di 40 milioni di contribuenti. Secondo, il famoso 20% di scollamento va riferito al reddito dichiarato e non a quello accertato. Spieghiamo bene: se il Fisco ti attribuisce 100 mila euro di reddito e tu ne dichiari 82 mila, il 20% si calcola su questa ultima cifra (20% di 82 mila è 16400): 16400 euro è inferiore allo scostamento di 18 mila euro stimato dal Fisco, quindi non servono chiarimenti ulteriori.

A questo punto, altrettanto importante è conoscere le fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile, come i dividendi azionari, tassati in percentuale inferiore al reale realizzo, o i redditi tassati in misura forfettaria, come quelli fondiari o i diritti d’autore (tassati solo al 75%). Sui terreni concessi in locazione, all’esame fiscale sono scrutinati solo i canoni effettivamente riscossi. Anche i redditi dei lavori dipendenti hanno quote legalmente escluse dalla base imponibile e quindi costituire una difesa immediata ed efficace alle richieste di chiarimenti da parte del Fisco.

Per esempio, il Tfr o gli arretrati che non vengono inseriti nella dichiarazione dei redditi. O, le borse di studio, esenti per definizione. Ma anche i compensi non superiori a 7.500 euro derivanti da attività sportive dilettantistiche; le pensioni, gli assegni, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; le pensioni sociali; le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; l’assegno di maternità, previsto dalla legge 448/1998, per la donna non lavoratrice.