Scontrino elettronico, bonus fino a 250 euro per le nuove casse

di redazione Blitz
Pubblicato il 21 Febbraio 2020 - 20:54 OLTRE 6 MESI FA
Scontrino elettronico, bonus fino a 250 euro per le nuove casse

Scontrino elettronico, bonus fino a 250 euro per le nuove casse (Foto Ansa)

ROMA  –  Potrà arrivare fino a 250 euro il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici, le nuove casse, per lo scontrino elettronico, pari al 50% della spesa sostenuta. Quella di 250 euro è la cifra massima in caso di acquisto, mentre in caso di adattamento si arriva a 50 euro. 

L’ammontare del credito d’imposta, specifica l’Agenzia delle Entrate, è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.  

Il documento di prassi precisa che l‘acquisto e l’adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

L’Agenzia spiega quindi come memorizzare i buoni pasto: alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal primo luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni, precisa infine l’Agenzia. Ma solo nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il primo luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre primo gennaio-30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Il documento di prassi di oggi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate. (Fonte: Ansa)