Tassa rifiuti seconde case: “Illegittimi i rincari dei Comuni”, Consiglio di Stato

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Settembre 2017 - 09:48 OLTRE 6 MESI FA
Tassa rifiuti seconde case: "illegittimi i rincari dei Comuni", Consiglio di Stato

Tassa rifiuti seconde case: “illegittimi i rincari dei Comuni”, Consiglio di Stato

ROMA – Tassa rifiuti seconde case: “Illegittimi i rincari dei Comuni”, Consiglio di Stato. Con la sentenza su un caso riguardante il Comune di Jesolo, il Consiglio di Stato costringerà i Comuni a cambiare l’approccio vessatorio sulle tasse per i rifiuti dei cittadini non residenti, le cosiddette seconde case. In sostanza, dice la sentenza n. 4223/2017,  per il tribunale amministrativo è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti. Illegittimo perché troppo discrezionale e sproporzionato, in considerazione del fatto che per definizione le utenze dei non residenti di rifiuti ne producono di meno.

Un Comune non può “determinare le aliquote in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee, giustificandole con argomenti estranei a tale specifico contesto. La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo – in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui la norma fa riferimento per tipologie – ha natura eminentemente tecnica, non politica. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà. Per modo che non ne risultino incongruenze o disparità medie nell’applicazione di questo particolare prelievo dalla eloquente connotazione di tassa: che la legge evidentemente vuole per categorie corrispondente alla realistica esigenza di approntamento del servizio riferita a quel territorio”.