Telefonia: una class-action dei consumatori contro la tassa governativa

Pubblicato il 1 Marzo 2011 - 18:50 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Un rimborso che può arrivare fino a 464,76 euro per aziende ed enti locali. Per i privati quasi 186 euro. Chi può usufruirne? Chiunque abbia sottoscritto un abbonamento per l’accesso ai servizi di telefonia mobile. Perché  sentenzia la commissione tributaria del Veneto – “rimane necessaria soltanto l’autorizzazione governativa (e quindi il pagamento della tassa, ndr) per i gestori del servizio, mentre il cliente che si abbona non è soggetto a provvedimenti amministrativi di concessione o autorizzazione”.

In questi anni chi ha deciso di sottoscrivere un abbonamento a un gestore telefonico di rete mobile si è visto addebitare 5,16 euro mensili sul proprio conto-corrente come sostituto d’imposta a titolo di concessione governativa. E il conto per le aziende e per gli enti locali (le cosiddette utenze d’affari) è stato persino più salato: 12,91 euro ogni trenta giorni.

Ebbene – scrive ora la commissione tributaria regionale prendendo le mosse dalla riforma del titolo V della Costituzione – “La parità di posizione e di dignità che la Carta riconosce ai vari enti che compongono la Repubblica non consente di continuare ad attribuire alla sola amministrazione dello Stato la posizione di detentrice di poteri autoritativi di tipo autorizzatorio”.

Ne deriva che l’amministrazione centrale non può arrogarsi il diritto di essere l’unica depositaria degli introiti delle tasse di concessione governativa (sono dello stesso tipo anche quelle per l’iscrizione agli Ordini professionali). E – ammette la sezione tributaria del Veneto – la sentenza può essere interpretata in via estensiva anche per i privati che “presentando istanza di rimborso e, decorsi 90 giorni in caso di esplicito rifiuto, possono ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente”.

Ecco perché l’Adoc – l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – si sta facendo promotrice di una sorta d’istanza collettiva. Come? Sul suo sito è possibile scaricare la lettera di diffida “da inviare – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – alla propria compagnia telefonica, allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento”. Intanto – segnala Carlo Pileri, presidente Adoc – “alcuni utenti ci segnalano che i gestori stanno già eliminando tra le voci di spesa l’importo per la tassa di concessione governativa. Segno che hanno recepito la sentenza, in attesa di regolare quanto chiesto in precedenza”.