Basta spam su Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp. Decalogo Garante Privacy

di Redazione Blitz
Pubblicato il 23 Luglio 2013 - 15:01 OLTRE 6 MESI FA

Basta spam su Facebook, Twitter, Skype, Whatsapp. Decalogo Garante PrivacyROMA – Lo spam pubblicitario è bandito sui social network e su Skype e Whatsapp. Le offerte commerciali devono avere il consenso dell’utente, anche se sono via e-mail o sms; e poi maggiori controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali; misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole. Il Garante per la privacy vara le nuove Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, per combattere il marketing selvaggio.

L’Ansa sintetizza il decalogo del Garante:

OFFERTE COMMERCIALI E SPAM – 1) Per inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (opt-in) che deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

2) Chi commissiona le campagne di marketing deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

3) Serve lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing ”virale” o ”mirato”.

4) Non serve il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (”passaparola”).

SEMPLIFICAZIONI PER LE AZIENDE IN REGOLA – 1) Ok all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam). Promozioni per ”fan” di marchi o aziende. Un’impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri follower sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari relativi al marchio, al prodotto o al servizio offerto.

2) Basta un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell’apposita informativa all’interessato.

TUTELE E SANZIONI CONTRO LO SPAM – 1) Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro).

2) Le persone giuridiche, cioè le società, pur non potendo più chiedere l’intervento formale del Garante, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer. Contestualmente alle Linee guida, il Garante ha adottato anche un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.