Cassazione: L’Espresso non risarcirà Fedele Confalonieri per la pubblicazione di atti processuali. Leggi la sentenza

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 Luglio 2017 - 10:04 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione: L'Espresso non risarcirà Fedele Confalonieri (difeso dallo studio Previti). Leggi la sentenza

Cassazione: L’Espresso non risarcirà Fedele Confalonieri (difeso dallo studio Previti). Leggi la sentenza

ROMA – Cassazione: L’Espresso non risarcirà Fedele Confalonieri (difeso dallo studio Previti). Leggi la sentenza. Aveva chiesto un indennizzo a L’Espresso e al suo direttore del 2005 Daniela Hamaui e ai giornalisti Peter Gomez (attuale direttore del Fatto online) e Leonardo Sisti  per presunta pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, rappresentato dallo studio Previti, ha perso la definitivamente la causa, con la sentenza della Corte di Cassazione civile che archivia dopo tre giudizi la controversia.

La vicenda processuale si riferisce a due articoli del 3 e del 10 marzo 2005: i giornalisti dell’Espresso avevano pubblicato in sostanza atti processuali sui quali vigeva il divieto di pubblicazione. Secondo Confalonieri la pubblicazione, oltre a violare il suo diritto alla riservatezza, era lesiva della sua reputazione, in particolare con l’accenno a sue pressioni su un consigliere di amministrazione perplesso “sulla veridicità del bilancio di esercizio 1995, proprio quando mancavano poco più di due mesi alla quotazione in borsa della compagine”.

La Corte, anche considerando il divieto, ha confermato le altre due sentenze avverse al ricorrente Confalonieri, anche perché la norma che impone il divieto serve a tutelare l’amministrazione giudiziaria affinché il processo si svolga regolarmente e non eventuali attori coinvolti. Di seguito pubblichiamo il testo integrale della sentenza.

SENTENZA sul ricorso 14419-2015 proposto da: CONFALONIERI FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PREVITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA PREVITI giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – 2017 1385 contro GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA , HAMAUI DANIELA, SISTI LEONARDO, GOMEZ PETER; – intimati – Civile Sent. Sez. 3 Num. 17452 Anno 2017 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: DI AMATO SERGIO Data pubblicazione: 14/07/2017 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Nonché da: SISTI LEONARDO, GOMEZ PETER, GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, dott.ssa MONICA MONDARDINI, HAMAUI DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO MARTINETTI giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; – ricorrenti incidentali – contro CONFALONIERI FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PREVITI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA PREVITI giusta procura a margine del ricorso principale; – controricorrente all’incidentale – avverso la sentenza n. 2610/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale ricorso incidentale condizionato; udito l’Avvocato CARLA PREVITI; udito l’Avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA; udito l’Avvocato VALERIA VACCHINI per delega; Corte di Cassazione – copia non ufficiale.

FATTI DI CAUSA

Fedele Confalonieri conveniva in giudizio la società Gruppo Editoriale L’Espresso, il direttore responsabile Daniela Hamaui, e, quali autori, i giornalisti Peter Gomez e Leonardo Sisti, chiedendo l’accertamento dell’illiceità di due pubblicazioni avvenute, sul periodico omonimo, il 3 marzo 2005 e il 10 marzo 2005. Assumeva che i due articoli avevano violato il divieto di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 cod. pen.; erano stati contrari inoltre alle norme poste a tutela della “privacy” e in particolare all’art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; avevano integrato il reato di diffamazione con il mezzo della stampa. Chiedeva pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, la condanna al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47; e la condanna alla pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani. Si costituivano in giudizio il Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Daniela Hamaui, Peter Gomez e Leonardo Sisti, controdeducendo la carenza di legittimazione attiva del Confalonieri quanto alla pretesa pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento penale, essendo essi riferiti alla società Mediaset; e, quanto al resto, la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e critica. Il tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte di appello della stessa città disattendeva il gravame di merito articolato dall’attore. Per la cassazione di quest’ultima decisione ricorre Fedele Confalonieri affidando le sue ragioni a tre motivi. Resistono con controricorso il Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Daniela Hamaui, Peter Gomez e Leonardo Sisti, che formulano, inoltre, ricorso incidentale subordinato connotato da un motivo. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 684 cod. pen. e 114 cod. proc. pen. in relazione alla pubblicazione dell’inciso «nel 1996 Mediaset è stata quotata in borsa sulla base 3 6l5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale di una falsa rappresentazione patrimoniale della società», avvenuta con l’articolo del 10/03/2005. La corte territoriale – dopo aver ritenuto la natura plurioffensiva del reato, a tutela sia del corretto esercizio della giurisdizione sia della reputazione e della “privacy” delle persone coinvolte – ne ha escluso la sussistenza per la limitata estensione della pubblicazione testuale, vietata versandosi ancora nello stato dell’udienza preliminare. Si argomenta che tale perimetro dell’illecito non risulta avallato da alcuna norma.

Si sottolinea che sebbene il riferimento risulti a Mediaset, deve considerarsi evidente la lesione della posizione soggettiva del Confalonieri, posto che il passaggio risulta inserito nel contesto di un articolo in cui sono addebitate al medesimo pressioni nei confronti di un consigliere di amministrazione della società che avrebbe avuto perplessità sulla veridicità del bilancio di esercizio 1995, proprio quando mancavano poco più di due mesi alla quotazione in borsa della compagine. Con il secondo motivo si prospetta, in conseguenza di quanto sopra, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, poiché la corte di appello ha ritenuto al contrario assorbito il motivo inerente alla violazione delle norme in materia di riservatezza, derivata da quella dell’art. 684 cod. pen., trattandosi di pubblicazione per definizione non corretta.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al motivo precedente, in relazione all’affermazione della decisione di primo grado secondo cui la tutela della “privacy” dell’imputato, così come quella all’onore e alla reputazione dello stesso, possono derivare non dalla mera violazione dell’art. 684 cod. pen. ma solo dalla contestuale integrazione del reato previsto dall’art. 595 cod. pen. Si rileva, in questa chiave, che si tratta invece di illeciti diversi in quanto connotati da differenti fatti costitutivi.

2. Il ricorso è inammissibile. Il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili per quanto di seguito si specifica.

4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Deve innanzi tutto farsi richiamo alla condivisibile giurisprudenza di legittimità con cui, componendo il previo contrasto, è stato affermato che la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all’art. 684 cod. pen., integra un reato monoffensivo, tutelando solo l’amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione del precetto in parola, salvo, però, che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell’ordinamento (Cass., Sez. U., 25/02/2016, n. 3727 e succ. conf.). La stessa nomofilachia ha quindi precisato che, al fine di verificare il danno non patrimoniale in tesi derivante dal reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, commesso dopo la conclusione delle indagini preliminari (ossia quando, in base all’art. 114, settimo comma, cod. proc. pen., gli atti non sono più segreti ma ne è vietata la pubblicazione testuale), la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio penalistico di necessaria offensività della concreta condotta ascritta all’autore, nonché, sul piano civilistico, di quello dell’irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità, espressione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. di tolleranza della lesione minima. La relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. Ciò premesso, si osserva come la corte territoriale ha diversamente affermato la natura plurioffensiva del reato in questione, tutelando esso anche «la reputazione e la privacy» dei soggetti processuali (pag. 4), ma ha concluso che lo stesso non è stato, nel caso, integrato, poiché erano finite le indagini preliminari, doveva celebrarsi l’udienza preliminare, e quindi vigeva il divieto

5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale parziale di pubblicazione dei soli stralci testuali e non del contenuto per riassunto. Infatti – si legge nella motivazione – «gli appellati deducono l’avvenuta pubblicazione negli articoli in commento di mera sintesi critica del contenuto degli stessi, circostanza non contrastata dall’appellante che, come rilevato dal primo giudice, si limita ad affermare la pubblicazione di ampi stralci senza neppure specificare i brani asseritamente costituenti il contenuto» stesso, tranne che per il «virgolettato» dell’articolo del 10/03/2005, specificato, però, solo in «comparsa conclusionale», e la cui «limitata estensione.. impedisce comunque che possa ritenersi integrata la pubblicazione parziale dell’atto e dunque configurabile l’illecito» (pag. 6). Ne deriva che le “rationes decidendi” sono: infondatezza della pretesa per pubblicazione del solo contenuto degli atti; tardività della domanda quanto alla pubblicazione degli stralci e, in ogni caso, sua infondatezza per la limitata estensione della frase coinvolta. L’ultima “ratio decidendi” mostra, peraltro, come la corte territoriale, pur affermando la plurioffensività del reato ex art. 684 cod. pen. e la sua insussistenza per la limitata estensione della frase coinvolta, deve ritenersi abbia implicitamente valutato la mancanza della lesione alla riservatezza del Confalonieri. Ciò facendo proprio perché ha scrutinato gli effetti della pubblicazione dello stralcio anche alla luce del bene giuridico della riservatezza, assunto come protetto dalla norma. Ma, in via assorbente, va osservato che il ricorrente, come pure osservato dagli intimati nelle loro difese, non ha impugnato la ritenuta tardività della precisazione della domanda quanto allo stralcio testuale, e non ha indicato, in chiave di autosufficienza, a quale atto del procedimento penale si debba riferire tale pubblicazione, non specificando, infine e appunto, quando la verifica di tale conformità sia stata devoluta al contraddittorio spiegato nelle fasi di merito. Dal che deriva l’inammissibilità dei due motivi. 2.1. Quanto sopra assorbe, logicamente, il ricorso incidentale condizionato.

6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2.2. L’ultimo motivo di ricorso è infine manifestamente inammissibile essendo rivolto alla sentenza di primo grado. 3. Spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei resistenti liquidate in euro 7.500,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Paolo Porreca. Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata. Il Presidente estensore Dott. Sergio Di Amato.