Ddl Diffamazione: il testo integrale e gli emendamenti in discussione al Senato

di Antonio Sansonetti
Pubblicato il 14 Febbraio 2014 - 06:00 OLTRE 6 MESI FA

TUTTI GLI EMENDAMENTI AL DDL COSTA IN DISCUSSIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA AL SENATO

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Bozza 20 gennaio 2014
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119
1.1
Buemi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Modifiche alla legge sulla stampa)
1. L’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 1. – Definizione di prodotto editoriale – 1. Per ’’prodotto editoriale’’, ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e quelli di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 11, la presente legge non si applica:
a) al giornale murale a copia unica;
b) al giornale murale in tutto manoscritto;
c) ai blog in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica internet, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche on line, registrate ai sensi dell’articolo 5.’’.
2. L’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 2. – (Indicazioni obbligatorie) – 1. Ogni prodotto editoriale di cui all’articolo 1, comma l, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell’editore o del webmaster. Nel caso di prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.
2. Il prodotto editoriale di cui all’articolo 1, comma l, reca altresì l’indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell’articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche on line ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.
3. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.’’.
3. L’articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Direttore responsabile). – l. Ogni prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
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2. Il soggetto di cui all’articolo 1 è cittadino dell’Unione europea e possiede gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.
3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell’impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all’articolo 57 del codice penale. L’atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l’indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell’articolo 57 del codice penale:
a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:
1) l’esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l’attribuzione;
2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell’attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;
b) nei confronti del fotografo o fotoreporter che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;
c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l’eterogeneità della materia trattata;
d) nei confronti del titolista, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale’’.
4. L’articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 4. – (Proprietario). – l. Il proprietario dell’azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, è cittadino dell’Unione europea e possiede gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l’italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.
2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.
3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell’azienda.’’.
5. L’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 5. – (Registrazione). – 1. Nessun prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell’articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
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c) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull’ordinamento professionale;
d) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.
3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l’iscrizione del prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico.’’.
6. L’articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 6. – (Dichiarazione dei mutamenti). – 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
2. L’annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell’articolo 5. 3. L’obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.’’.
7. L’articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 7. – Decadenza della registrazione. – 1. L’efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno’’.
8. L’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 8. – (Risposte e rettifiche). – 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell’articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.
2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:
a) nella loro interezza;
b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;
c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
3. Per il prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:
a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: ’’Rettifica dell’articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]’’;
b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;
c) per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, nei limiti di cui all’articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica;
d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;
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e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all’articolo 2, comma 2, l’autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.
5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell’articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da lui delegato ai sensi dell’articolo 3 informa della richiesta l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell’autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell’articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata secondo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all’attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l’articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell’autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell’articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1,2 e 3.
7. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa.’’.
9. L’articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 9. – (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell’articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione.’’.
10. L’articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 10. – Giornali murali) – 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all’autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.’’.
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11. L’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 11. – (Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico). – 1. Le testate giornalistiche on line, registrate ai sensi dell’articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.
2. Nessuno dei commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all’articolo 1, comma 3 produce responsabilità a carico dell’azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge, anche se si tratta di operatori che forniscono servizi di social networking, di fornitori di servizi on line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network, purché essa aderisca a modelli contrattuali che contemplano:
a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell’immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:
1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all’interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l’immediata sottoposizione all’azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;
2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;
3) campagne di formazione sull’uso consapevole della rete Internet e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri l) e 2);
b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;
c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell’immagine e della reputazione altrui.’’.
12. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 12. — (Risarcimento del danno). – 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.
2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
3. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.’’.
13. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 13. – (Pene per la diffamazione – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia
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avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:
a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale;
b) nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
c) in ogni caso, l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell’articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.
3. Fatto salvo l’articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all’articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8.
4. L’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l’articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-bis e 597 del codice penale.
8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall’articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.’’.
14. L’articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 14. – (Pubblicazioni destinate all’infanzia o all’adolescenza). – 1. Le disposizioni dell’articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate.’’.
15. L’articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 15. – (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante). – 1. Le disposizioni dell’articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale’’.
16. L’articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 16. – (Stampa clandestina). – 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.’’.
17. L’articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
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’’Art. 17. – (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati). – 1. Salvo quanto è disposto dall’articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall’articolo 2 o la violazione dell’ultimo comma dello stesso articolo è punita con l’ammenda sino ad euro diecimila.’’.
18. L’articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 18. – (Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 6). – 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell’articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all’articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l’annotazione del mutamento, è punito con l’ammenda fino ad euro venticinquemila.’’.
19. L’articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 19. – (False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali). – 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell’articolo 483 del codice penale.’’.
20. L’articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 20. – (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo). – 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all’articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.’’.
21. L’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
’’Art. 21. – (Competenza e forme del giudizio). – 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:
a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.
4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.’’.
22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: ’’Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione’’».
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1.2
Malan
Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5», inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».
Conseguentemente:
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5», inserire le seguenti: «e al sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5», inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».
Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».
Al comma 5, capoverso: «Art. 13», nel terzo comma, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5», inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».
Al comma 5«,capoverso: Art. 13», nel quarto comma, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5 della presente legge», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».
1.3
Mucchetti
Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 5, », inserire le seguenti: «nonché agli altri mezzi di comunicazione on line, ».
1.4
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2
(Indicazioni obbligatorie)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell’editore, se esistente.
I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:
1) il luogo e l’anno della pubblicazione;
2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell’editore;
3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.
L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella home page del sito ufficiale della testata.
Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le
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condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».
1.5
Mucchetti
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: “Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a informare l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica”».
1.6
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».
1.7
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il direttore o’’», con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ’’o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva’’».
1.8
Mucchetti
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non oltre due giorni dalla ricezione», con le seguenti: «entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».
Conseguentemente, alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e », con le seguenti: «La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta ovvero».
10
1.9
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «con le stesse caratteristiche grafiche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».
1.10
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) al terzo comma dopo le parole: ’’che ha riportato la notizia cui si riferisce’’, sono aggiunte in fine le seguenti: ’’purché non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva’’».
1.11
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».
1.12
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «incriminazione penale» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».
1.13
Buccarella, Fucksia, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».
11
1.14
Stefani, Bitonci
Al comma 2, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale».
1.15
Malan
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona’’».
1.16
Caliendo
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:
’’Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell’autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.
Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza’’».
1.17
Malan
Al comma 2 sostituire la lettera g), con la seguente:
«g) il sesto comma è sostituito dal seguente:
’’In caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata’’».
12
1.18
Malan
Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all’articolo 8».
1.19
De Cristofaro, De Petris
Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».
1.20
Casson
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. All’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole: ’’, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti parole: «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’articolo 185 del codice penale’’».
1.21
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5».
1.22
De Pin
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, sostituire le parole: «5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro a 30.000 euro».
13
1.23
Capacchione
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».
1.24
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma sostituire le parole: «la pena della multa da 5.000 euro» con le seguenti: «la pena della multa da 1.000 euro».
1.25
Malan
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».
1.26
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».
1.27
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».
1.28
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le parole: «e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».
14
1.29
De Cristofaro, De Petris
Al comma 5, capoverso «Art. 13», sostituire il terzo comma con i seguenti:
«3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l’autore dell’offesa non è punibile:
a) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell’interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall’articolo 8;
b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell’articolo 8;
c) se la persona offesa o l’offensore, d’accordo, deferiscono a un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 596 del codice penale.
3-bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l’editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l’autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.
3-ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».
1.30
Stefani, Bitonci
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel comma terzo, in fine, aggiungere,il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l’autore del reato la riduzione della pena di cui al comma l della metà».
1.31
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’autore dell’offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell’articolo 8, non può essere querelato».
15
1.32
Caliendo
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’autore dell’offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto bis dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa».
1.33
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. – L’editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L’editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».
1.34
Stefani, Bitonci
Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall’articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».
1.35
Casson
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
’’Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata’’».
1.36
Mucchetti
Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».
16
1.37
Malan
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell’organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all’estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all’autorità giudiziaria».
1.38
Malan
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per i reati di cui all’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».
1.0.1
Casson
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».
Art. 2.
2.1
Buemi
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 2. – (Modifiche al codice penale) – 1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
’’Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell’autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale
17
reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista’’.
2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
’’Art. 594. (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone’’.
3. L’articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
’’Art. 595. (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l’offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà’’».
2.2
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».
2.3
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», inserire le seguenti: « a titolo di colpa»;
b) dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».
2.4
Torrisi, D’Ascola
Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente:
«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».
18
2.5
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».
2.6
De Pin
Al comma 2, capoverso «Art. 594» primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000», con le seguenti: «fino a euro 50.000 e comunque per una somma non inferiore a euro 10.000».
2.8
De Pin
Al comma 3, capoverso «Art. 595», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
2.9
Malan
Al comma 3, capoverso «Art. 595», al terzo comma sostituire le parole: «aumentata della metà», con la seguente «raddoppiata».
2.10
Malan
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire i seguenti:
«Non sono punibili i giudizi che si limitino all’espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.
Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».
19
2.11
Malan
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:
«Non sono punibili i giudizi che si limitino all’espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».
2.12
Malan
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:
«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».
2.13
Malan
Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:
«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».
2.14
De Cristofaro, De Petris
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
’’Art. 596. – (Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione). – Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d’onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo’’».
2.15
De Cristofaro, De Petris
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
20
«3-bis. All’articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola ’’non’’ è soppressa.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione’’».
2.16
De Cristofaro, De Petris
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’articolo ’’596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
’’Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa’’».
2.0.1
Caliendo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore e nella reputazione)
1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».
2.0.2
Casson
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l’abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;
21
b) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica».
Art. 3.
3.1
Malan
Sopprimere l’articolo.
3.2
De Cristofaro, De Petris
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. – (Modifiche all’articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
’’3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.
3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende’’».
3.3
Buemi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. – (Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
’’3-bis. Quando si tratta del reato di cui all’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende’’».
3.4
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta
22
del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l’attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall’attore».
3.5
Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:
«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell’imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall’articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».
3.6
Capacchione
Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».
3.0.1
De Cristofaro, De Petris
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Giurì per la correttezza dell’informazione).
1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 65-bis. – (Giurì per la correttezza dell’informazione). – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d’appello il Giurì per la correttezza dell’informazione, di seguito denominato ’’Giurì’’, composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell’Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all’albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d’appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.
2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. L’organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l’espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d’intesa con il consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».
Art. 4.
23
4.1
Capacchione, Lumia, Casson, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 1, capoverso «3», sopprimere le seguenti parole: « Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».
4.0.1
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo l’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
’’Art. 96-bis. – (Responsabilità nei giudizi per lesione dell’onore o della reputazione). Nell’ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell’onore, della reputazione o dell’immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l’attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
Il giudice si astiene dal pronunciarsi d’ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l’eventuale domanda riconvenzionale, quando l’accertamento della sussistenza dell’illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati’’».
4.0.2
De Cristofaro, De Petris
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo l’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
’’Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell’onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d’ufficio, l’attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.
Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all’accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata’’».
24
4.0.3
Mancuso, Torrisi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
Al comma 3, dell’articolo 408 del codice di procedura penale, dopo le parole: ’’degli atti’’, aggiungere le seguenti: ’’estrarne copia’’».
4.0.4
Giarrusso, Cappelletti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)
1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata l’organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.
3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: ’’si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate’’.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».
4.0.5
Mancuso, Torrisi
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
Al comma 1, articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, dopo la parola ’’punite’’, aggiungere le seguenti: ’’ , se determinati ai fini dell’ottenimento del beneficio,’’».