Diritto all’oblio su Internet. Cassazione: archivi di notizie sì, ma con link e aggiornamenti

di Antonio Sansonetti
Pubblicato il 19 Novembre 2012 - 13:31 OLTRE 6 MESI FA
Diritto all’oblio su Internet. Cassazione: archivi di notizie sul web? Sì, ma “linkate”

ROMA – Diritto all’oblio su internet: i siti di informazione online possono mantenere pubblici e accessibili dai motori di ricerca gli archivi di notizie senza ledere il principio del diritto “a essere dimenticati” tutelato dalla Legge sulla Privacy, la n. 675 del 31 dicembre 1996. Ma le notizie presenti negli archivi devono essere “gestite”, ovvero contestualizzate e aggiornate e non lasciata navigare nel mare della Rete come un messaggio in una bottiglia

Secondo una sentenza della Cassazione, la numero 5525 della Terza sezione civile, i siti di informazione devono correggere le notizie presenti nei loro archivi, anche quando sono vere. Correggerle nel senso di fornire il contesto e l’eventuale aggiornamento.

Il caso è quello di un ex assessore di un piccolo Comune dell’hinterland di Milano, che negli anni di Tangentopoli era stato prima arrestato e poi in seguito prosciolto: i pm milanesi lo avevano accusato di corruzione. Però nell’archivio online del Corriere della Sera, all’indirizzo www.corriere.it, si trovava la notizia del suo arresto, datata 22 aprile 1993, senza link o riferimenti alla notizia successiva del suo proscioglimento.

L’ex assessore allora ha fatto ricorso al Garante della privacy, chiedendo la cancellazione dei dati personali che lo riguardavano nell’articolo del Corriere. Ma il Garante prima e il Tribunale di Milano avevano respinto il suo ricorso.

Sentenze contraddette in parte da quella della Cassazione:

“La società editoriale dovrà provvedere alla predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato (…), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento”.

Il fatto che su internet siano rintracciabili altre notizie sul caso in questione non esonera la società editoriale dall’obbligo di contestualizzare tramite “collegamento ipertestuale” (ovvero link alle notizie successive e precedenti) e aggiornamento.

Quindi le testate online devono intervenire anche quando le notizie da loro pubblicate non costituiscono diffamazione o lesione della reputazione, perché vere – almeno alla data della loro pubblicazione. Non si tratta di rettificare, ma di aggiornare. Così è scritto nella sentenza della Cassazione:

“Così come la rettifica è finalizzata a restaurare l’ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l’integrazione e l’aggiornamento sono invero volti a ripristinare l’ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale”.