Equo compenso per giornalisti è legge. Siddi: “E’ caduto un muro”

Pubblicato il 4 Dicembre 2012 - 20:33 OLTRE 6 MESI FA
L’equo compenso per i giornalisti è legge

ROMA – L’equo compenso per i giornalisti è legge. Il sì definitivo è arrivato nel pomeriggio di martedì 4 dicembre alla Camera con un voto all’unanimità dalla commissione Cultura di Montecitorio convocata in sede legislativa. Lo annuncia su Twitter il deputato dell’Udc Enzo Carra.

Soddisfatto il segretario della Federazione Nazionale della Stampa Franco Siddi secondo cui ”con la legge sull’equo compenso per i giornalisti freelance e collaboratori autonomi cade un muro, quello innalzato dalla gran parte degli editori italiani, che si opponevano a considerare questa una realtà del lavoro meritevole di giusti trattamenti economici e obblighi sociali.”

”Un grazie speciale – continua Siddi – a quanti in Parlamento hanno voluto questo risultato: dal primo proponente, il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa, al relatore Enzo Carra, ai deputati Giulietti e Pisicchio, al senatore Vita, i presidenti delle Commissioni Cultura della Camera e Lavoro del Senato, Manuela Ghizzoni e Pasquale Giuliano. E un buon lavoro per il via libera ha fatto anche il sottosegretario all’Editoria, Paolo Peluffo.”

“La legge – sottolinea Siddi – non risolverà tutto, ma nessuna azienda potrà più permettersi di ignorare che un freelance o giornalista collaboratore chiamato a fornirgli servizi d’informazione (oggi spesso pagato entro i 5 cinque euro ad articolo) sia un lavoratore che dev’essere pagato il giusto e immediatamente. Non si potrà più dire che si tratta di ”imprenditori di loro stessi” per attuare volgari forme di sfruttamento”.

Cosa prevede la legge. La legge sull’equo compenso  contiene norme per la remunerazione dei giornalisti free lance. L’articolo 1 spiega che per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

L’articolo 2 prescrive, invece, l’istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell’equo compenso. La Commissione – che dura in carica 3 anni – è istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede al suo funzionamento con le risorse di cui dispone. La commissione è composta di 7 membri ed è presieduta dal Sottosegretario all’editoria. La Commissione definisce il compenso equo entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive. Nello stesso termine, la Commissione deve redigere un elenco, costantemente aggiornato, dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità.

Ai sensi dell’articolo 3, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la mancata iscrizione in tale elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la ”decadenza dall’accesso” ai contributi in favore dell’editoria. Lo stesso articolo 3, inoltre, prevede che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso e’ nullo. L’articolo 4 dispone la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull’attuazione della legge.