Pensioni giornalisti, proposta Pd su requisiti anzianità

di Redazione Blitz
Pubblicato il 25 Settembre 2015 - 11:17 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni giornalisti, proposta Pd su requisiti anzianità

Pensioni giornalisti, proposta Pd su requisiti anzianità

ROMA –  Il Partito Democratico ha depositato alla Camera dei Deputati una proposta di legge che modifica i requisiti per l’accesso alla pensione e interviene anche in materia di “stato di crisi” dei giornali.

Scrive Franco Abruzzo sul suo blog:

Nella proposta Pd sull’editoria  annunciate nuove regole sulla concessione degli stati di crisi mentre verranno ridefiniti “i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di vecchiaia anticipata” (oggi fermi a 58 anni di età e a 18 anni di versamenti previdenziali). Saranno “razionalizzate le competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con la riduzione dell’attuale numero dei componenti fino ad un massimo di diciotto consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti” (ma chi nomina i 12 “giudici” del Collegio nazionale di disciplina? E’ impensabile che il Consiglio nazionale si possa ridurre a 6 membri. Così i 18 consiglieri ipotizzati potrebbero diventare 30). Raffaele Lorusso (segretario generale della FNSI): “La proposta di riforma targata Pd rappresenta un passo in avanti nel tentativo di affrontare compiutamente le criticità del sistema e di porre le basi per il rilancio. Il settore nel suo complesso ha bisogno di risposte in tempi brevi. Bene legare le provvidenze all’occupazione regolare”. La sintesi delle misure di sostegno: esclusa dai benefici la stampa di partito.

A spiegare nel dettaglio la proposta Pd (qui il link al testo da scaricare) è Francesco De Bonis:

Il progetto di legge del Pd sull’editoria    si articola in tre parti: l’istituzione del Fondo per il pluralismo e  l’innovazione dell’informazione; le deleghe al Governo per la revisione del sistema del sostegno pubblico all’editoria nonché per la ridefinizione dell’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti e la razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; l’immediata operatività rispetto all’emanazione dei decreti legislativi, di alcune disposizioni che anticipano aspetti della riforma relativi alla disciplina dei contributi. Queste  in dettaglio le disposizioni contenute nel  provvedimento. Con l’articolo 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il  pluralismo e l’innovazione dell’informazione volto a garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.

 

Il Fondo ha durata quinquennale (dal 2016 al 2020) al fine di consentire, alla scadenza di tale arco  temporale, l’eventuale adeguamento dei criteri e delle regole ai mutamenti, anche tecnologici, intervenuti nel settore editoriale. Al Fondo affluiscono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, sia quelle che gravano sui capitoli di bilancio destinate alla contribuzione  diretta, sia le risorse del Fondo straordinario per il sostegno all’editoria di cui all’art. 1, comma 261, della legge di stabilità 2014, per interventi più strutturali e orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di soggetti di nuova costituzione. Uno dei punti della riforma è infatti quello di rendere più efficace il sostegno pubblico all’editoria, garantendo la certezza delle risorse destinate al settore dell’editoria per un determinato arco temporale.

 

L’articolo 2 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano annualmente ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario delegato per le diverse finalità; in questo modo il Fondo si configura come uno strumento flessibile all’interno di un quadro coerente di misure a sostegno dell’ editoria già definite.

 

Con l’articolo 3 viene esplicitato l’oggetto della delega e vengono indicati i principi e criteri direttivi della delega stessa da esercitarsi mediante l’adozione da parte del Governo, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell’ economia e delle finanze ed il Ministro per lo sviluppo economico. Il comma l dell’articolo 3, stabilisce che la delega ha come oggetto, oltre alla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l’innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’ editoria presentati da imprese di nuova costituzione nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. Al comma 2 dell’articolo 3, sono indicati i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega.

 

Per quanto concerne la revisione della disciplina dei contributi, resta sostanzialmente confermato l’attuale impianto che vede come destinatari dei contributi le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche e gli enti no profit, fatte salve esplicite eccezioni per particolari tipologie di pubblicazioni; inoltre, per le cooperative giornalistiche, il Governo è delegato ad individuare criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio.

 

E’ altresì previsto che siano ammesse al finanziamento le sole imprese editrici che, in possesso degli altri requisiti di legge, esercitino una attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, che concorra a garantire il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di fonti al fine di esercitare in modo libero e consapevole i diritti civili e politici sanciti dalla Costituzione. Viene, quindi, indicato come ulteriore criterio di delega l’esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e, comunque, di quelli che non contribuiscono in modo prevalente e significativo alla funzione informativa di carattere generale in materia politica, economica e sociale. Con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi, la delega prevede, da un lato, la rimozione dell’attuale limite temporale di anzianità di cinque anni di costituzione dell’impresa sotto forma di cooperativa e di edizione della testata per accedere ai contributi e la sua riduzione a due anni e, dall’altro, l’introduzione del passaggio all’edizione in formato digitale della testata, anche eventualmente in parallelo con l’edizione in formato cartaceo, come condizione necessaria per ricevere i finanziamenti.

 

Per quanto riguarda i criteri di calcolo del contributo, la delega prevede il superamento dell’attuale distinzione tra testata nazionale e testata locale e una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, con una valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso. Nell’esercizio della delega si deve inoltre tener conto di limiti massimi al contributo sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa nella misura massima del 50 per cento.

 

Un altro criterio di delega al Governo è la previsione di requisiti e regole per l’accesso ai contributi diretti quanto più possibile omogenei ed uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie dei contributi, eliminando, laddove non strettamente necessario, riserve, eccezioni e discipline speciali nonché la semplificazione e lo snellimento del procedimento amministrativo per l’ erogazione dei contributi. Per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e  indipendenti. Nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l’ingresso agli outsiders mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione. Con riferimento allo stadio finale della filiera, vale a dire il canale distributivo rappresentato dalle edicole, il Governo è delegato a dare attuazione al processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali mediante i seguenti criteri: favorire l’ adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine; promuovere, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e la rimozione  degli ostacoli che attualmente limitano la possibilità di ampliare l’assortimento dei punti vendita all’intermediazione di altri beni e servizi; portare a completamento l’informatizzazione delle strutture, con lo scopo di connettere i punti vendita e formare così una nuova rete integrata capillare sul territorio.  Tra gli altri criteri cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, vi è la previsione di iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole mediante agevolazioni e accordi con gli editori.

 

Infine il Governo viene delegato ad adottare misure di sostegno indiretto all’editoria, mediante la previsione di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, con particolare riguardo agli inserzionisti di micro, piccola e media dimensione e alle start up.

 

Il comma 4 dell’articolo 3 stabilisce ulteriori deleghe al Governo volte a rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia e a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

 

Nell’esercizio della delega di cui al comma 4, da esercitarsi mediante uno o più decreti legislativi adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro  dell’economia e delle finanze e sentito il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di  vecchiaia anticipata previsti dall’art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e delle procedure per il riconoscimento dello stato di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso ai prepensionamenti;

b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e riduzione dell’attuale numero dei componenti fino ad un massimo di diciotto consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti.

Con i successivi articoli 4 e 5 viene disposta l’applicazione anticipata rispetto all’ entrata in vigore dei decreti legislativi, di alcune disposizioni per il riordino dei contributi attraverso la modificazione! soppressione di norme attualmente vigenti. Più in particolare, l’articolo 4 prevede al comma 1 che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2015, diventi operativo il limite massimo al contributo in termini di incidenza percentuale del contributo stesso sul totale dei ricavi dell’impresa previsto tra i criteri direttivi della delega; pertanto già a partire dai contributi per l’anno 2015, che si erogano nel 2016, il contributo all’editoria non potrà superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Inoltre, sempre a decorrere dai contributi relativi all’anno 2015, viene rimossa la riserva del 5 per cento dell’importo stanziato per i contributi diretti, prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto- legge 18 maggio 2012, n. 63 per le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali no profit (imprese ex articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250); in virtù di tale soppressione, quindi, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi per il 2015.

 

Vengono altresì dettate nuove disposizioni in materia procedimentale, che saranno operative già a decorrere dai contributi relativi all’anno 2015, aventi la finalità di anticipare la tempistica nei pagamenti dei contributi alle imprese editrici. In particolare viene previsto che, alla data di presentazione della domanda di contributo (dal IO al 31 gennaio dell’ anno successivo a quello di riferimento del contributo), le imprese producano una parte dei documenti istruttori comprovanti il  possesso dei requisiti di ammissione al contributo, sulla base dei quali l’Ufficio provvede alla liquidazione in anticipo di una somma pari al 30 del contributo erogato all’impresa nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo; viene invece confermata la data del 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, per la presentazione degli altri documenti, certificati, relativi al bilancio di esercizio e ai prospetti dei costi e delle vendite, all’esito del cui esame sarà effettuato il pagamento del saldo, entro il termine di conclusione del procedimento. E’ stabilito che al momento dei pagamenti delle due tranches di contributo, le imprese devono risultare in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con i versamenti dei contributi previdenziali e non essere inadempienti all’esito della verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

 

Con il comma 2 del medesimo articolo 4, vengono introdotte alcune modificazioni con decorrenza  dal l? gennaio 2016, riguardanti:

 

a) l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo l del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 che prevede la possibilità, per le cooperative che subentrano al contratto di cessione in uso della testata ovvero che acquistino la testata beneficiaria dei contributi entro il 20 Il, di prescindere dal requisito temporale di anzianità dei cinque anni ai fini dell’ammissione al contributo. Tale abrogazione è motivata, da un lato, dalla circostanza che con la riforma il termine di anzianità è ridotto a due anni e quindi la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 7-bis del d.l. n. 63 del 2012 ha meno ragione di essere, dall’altro, risponde all’esigenza di evitare che attraverso la costituzione della nuova impresa, subentrata nell’ edizione della testata, come soggetto nuovo e del tutto distinto rispetto alla precedente impresa, possano in qualche modo essere eluse situazioni patologiche riguardanti la precedente impresa, con conseguente pregiudizio della possibilità di eventuali rivalse nei confronti della nuova impresa laddove venissero accertate ipotesi di indebita percezione dei contributi e quindi somme da recuperare da parte dell’ amministrazione;

b) la definizione di prodotto editoriale da intendersi, in conformità a quanto sancito dal Consiglio di Stato (Sezione Terza) nella sentenza n 466512013, come prodotto identificativo dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione ed  una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Infine l’articolo 5 introduce, con decorrenza dal I” gennaio 2016, nuove disposizioni per la vendita dei giornali concernenti l’applicazione del principio della parità di trattamento per i punti di vendita esclusivi; in particolare si limita la parità di trattamento alle sole pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione sul mercato, intendendo per pubblicazioni regolari quelle che hanno effettuato la registrazione in Tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 e che recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.