Collaudo gancio traino e serbatoio Gpl non più obbligatorio per la Motorizzazione: decreto in Gazzetta Ufficiale

di Alberto Francavilla
Pubblicato il 16 Febbraio 2021 - 14:09 OLTRE 6 MESI FA
Collaudo gancio traino e serbatoio Gpl non più obbligatorio per la Motorizzazione: decreto in Gazzetta Ufficiale

Collaudo gancio traino e serbatoio Gpl non più obbligatorio per la Motorizzazione: decreto in Gazzetta Ufficiale (Foto Ansa)

Il collaudo del gancio traino e del serbatoio Gpl non è più obbligatorio. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per questo dal 14 febbraio non è più necessario far collaudare dalla Motorizzazione Civile i ganci di traino, i serbatoi Gpl e altre modifiche. Tra cui quelle per i doppi comandi delle auto destinate alle Scuola Guida e gli adattamenti per disabili.

Collaudo gancio traino e serbatoio Gpl: cosa fare con la carta di circolazione?

Rimane però la necessità di far aggiornare la carta di circolazione, presentando una domanda entro 30 giorni dal completamento dei lavori direttamente dall’intestatario del veicolo oppure da un’agenzia di pratiche auto. Al posto della precedente ‘visita e prova’ della Motorizzazione sarà sufficiente una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti.

Nel caso che la pratica per l’aggiornamento della carta di circolazione sia gestita direttamente dall’intestatario il costo sarà di 10,20 euro sul cc postale 9001 per Tariffa Motorizzazione più 16 euro di imposta di bollo sul cc postale 4028. Ricorrendo ad una agenzia di pratiche auto la spesa salirà evidentemente della libera tariffa praticata. In entrambi i casi alla domanda andranno allegati l’attestazione dei lavori effettuati in officina, la certificazione d’origine dei componenti installati e, se previsto, un certificato di conformità.

Collaudo gancio traino e serbatorio Gpl: cosa fare se ho già prenotato la domanda?

Per chi ha già presentato le domande prima della data di entrata in vigore della nuova normativa – cioè domenica 14 febbraio – la Motorizzazione Civile ha previsto un regime transitorio con la vecchia procedura. Al riguardo la direzione generale della Motorizzazione informa che “al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto, in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni”.

In tal caso, specifica la Motorizzazione, “nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate. Allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l’UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo) oppure allegare i nuovi versamenti provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso “.