Assegno di mantenimento a coniuge più debole. Sì, ma sul reddito da lavoro

di Simona Napolitani
Pubblicato il 11 Giugno 2015 - 13:53| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA
Assegno di mantenimento a coniuge più debole. Sì, ma sul reddito da lavoro

Assegno di mantenimento a coniuge più debole. Sì, ma sul reddito da lavoro (foto Ansa)

ROMA – Salta agli occhi questa recente decisione della Cassazione per il suo insolito contenuto. Si tratta di un nucleo familiare abituato ad un buon tenore di vita, in considerazione della disponibilità economica della moglie: lei titolare di un cospicuo conto corrente di oltre tre milioni di euro (derivanti dalla liquidazione di una quota di una società di famiglia, venduta dal padre, che ha poi trasferito alla figlia il ricavato della vendita), casalinga, priva pertanto da un reddito da lavoro; la donna deve farsi carico delle spese e del mantenimento dei due figli, di cui una studentessa universitaria, l’altro afflitto da gravi problemi di tossicodipendenza; il marito si sottrae al suo obbligo di sostenere economicamente la prole, perchè dall’anno 2007 è stato messo in mobilità dall’azienda di cui era dipendente.

Il processo di primo grado si è concluso con la condanna della signora al pagamento di un assegno per il marito di euro 500,00, aumentato poi in euro 2.000,00 dalla Corte di Appello.

La Cassazione rigetta il ricorso della signora, sia pure per motivi in parte processuali, confermando così la decisione dei Giudici di merito: la signora, anche se casalinga, deve pagare 2.000,00 euro al marito e mantenere integralmente i due figli, grazie alle possidenze della sua famiglia di origine, che le ha consentito di avere un cospicuo conto corrente.

Occorre qualche riflessione sia in riferimento a principi di carattere generale, sia in riferimento al caso concreto, sia in riferimento al caso concreto.

E’ certo che il principio del mantenimento del coniuge economicamente più debole debba valere in ogni caso, senza distinguo tra marito e moglie, ma è anche vero che occorre una valutazione complessiva della situazione sia familiare, sia economica. Nel diritto di famiglia gli istituti del mantenimento ai coniugi, del mantenimento ai figli e dell’assegnazione della casa familiare sono vasi comunicanti, per cui si devono esaminare ed interpretare l’uno per l’altro e l’uno in virtù del’altro. E’ anche importante valutare la natura delle risorse economiche dei coniugi, se cioè si tratta di redditi da lavoro e quindi destinati ad avere continuità nel tempo o si tratta di somme di denaro depositate, provenienti da donazioni o eredità, quindi soggetti a consumo.

Nel caso in esame, la decisione di porre a carico della moglie, casalinga, un assegno di euro 2.000,00 al marito, perché disoccupato, e prevedere che la madre provveda in tutto e per tutto al mantenimento dei due figli, esonerando il padre da ogni responsabilità genitoriale: sembra davvero un po’ eccessivo!