Famiglia con f minuscola più forti diritti di coniugi, figli

di Simona Napolitani
Pubblicato il 17 Febbraio 2016 - 07:03| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA
Famiglia con f minuscola più forti diritti di coniugi, figli

Famiglia: per la Cassazione i diritti dei singoli componenti sono più forti della unità una volta superiore

Negli anni passati, la famiglia era considerata come nucleo, ossia come prima formazione sociale, rilevante per il diritto nella sua totalità.

Il legislatore tutelava l’assetto giuridico delle relazioni, a favore della composizione familiare nel suo insieme, tant’è che si parlava di una giurisdizionalizzazione della famiglia, sottoposta anche ad una forma di controllo e di ingerenza da parte dello Stato.

Nel tempo, le pronunce dei Giudici di merito e della Suprema Corte, sostituendosi ad un necessario intervento del legislatore, hanno cambiato impostazione, ed hanno iniziato a dare sempre maggiore rilevanza ai singoli componenti il nucleo familiare, che, pertanto, è venuto in evidenza non più come dotato di una sua individualità ed autonomia, ma come risultanza di ciascun componente, titolare di una sua specifica entità e titolare soprattutto dei diritti personalissimi, così come tutelati dalla nostra Costituzione; in tal modo è via via nato un interesse a riconoscere sempre più e a regolamentare i diritti della persona, nel campo del diritto privato.

Questa forma di privatizzazione della famiglia ha avuto significativi risvolti anche per l’autonomia contrattuale dei coniugi, perché si è andata nel tempo loro attribuendo una sempre maggiore libertà di concludere accordi privati, relativi alla vita economica e patrimoniale della famiglia.

In linea con questo importante orientamento, si è espressa da ultimo la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24621, ha ribadito con forza la validità degli accordi privati, intervenuti, nel caso specifico, a definizione di un procedimento di appello, ma al di fuori del contesto giudiziario.

Marito e moglie avevano definito con una transazione extragiudiziaria il giudizio relativo alla loro separazione. Sennonchè, uno dei coniugi non ha poi adempiuto ai patti sottoscritti, per cui l’altro l’ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare la risoluzione della convenzione.

Il Tribunale ha accolto la richiesta, mentre la Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di risoluzione giudicando la transazione tra gli ex coniugi priva di effetto, perché non sottoposta al vaglio del giudice, ossia non omologata.

Secondo la Cassazione, questa posizione è da considerare ormai superata dovendosi escludere che oggi l’interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, per cui si deve ritenere ammissibile una più ampia autonomia negoziale, seppure adottando la cautela di tutelare i diritti dei soggetti più deboli.

È molto importante dare vita ad un riconoscimento di ogni singolo componente il nucleo familiare, per dare sempre maggior rilievo alla persona in quanto tale, titolare dei diritti personalissimi, quali il decoro, la libertà, il principio di autodeterminazione, così da infondere una cultura attenta al rispetto e al riconoscimento degli altrui diritti.