Fissa giornalisti pensionati pre 2014. Giudice: non si tocca

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 22 Ottobre 2015 - 08:54 OLTRE 6 MESI FA
Giornalisti pensionati pre 2014. Giudice: Fissa non si tocca

Il Giudice del Lavoro di Roma ha ordinato di pagare la fissa (privilegio dei giornalisti sopravvissuto alla notte dei tempi) a un pensionato prima del 2014. L’accordo che di fatto abolisce Neanderthal non è retroattivo

MILANO – Per i giornalisti pensionati ante 2014 che aspettano da anni la fissa e sono in coda davanti al portone del loro Istituto di previdenza, Inpgi, per sapere quando la vedranno, la sentenza del Giudice del Lavoro di Roma è una bella notizia.

Per il sistema previdenziale dei giornalisti si tratta di una sentenza a dir poco esplosiva. La sentenza conferma anche quanto da me già sostenuto, che il sindacato, per i giornalisti  la Fnsi, deve fare comportarsi come Cgil, Cisl e Uil 21 anni fa, quando abbandonarono il Cda di Inps, riconoscendo che all’Istituto servivano ‘amministratori di mestiere’. Discorso, questo, che oggi vale anche e ancor più per Inpgi alle cui difficoltà sul fronte previdenziale (entrate/prestazioni) si sono aggiunti i guai per la vicenda Sopaf.

La previdenza dei giornalisti è sempre più in affanno. Nel giorno della riunione del Consiglio generale di Inpgi è esplosa di nuovo la grana dell’ex fissa con la pubblicazione integrale della sentenza n. 5978/2015 (finora ignota a tanti) con la quale il giudice monocratico della sezione lavoro del Tribunale di Roma, Dario Conte, ha condannato Inpgi a versare, a titolo di ex fissa, 81mila euro a un giornalista pensionato.

Inpgi e Fnsi dovranno pagare 7mila euro “per compensi” (ai legali di controparte). L’accordo Fnsi/Fieg 2014 sull’ex fissa non ha forza giuridica retroattiva e non si può opporre a chi in data anteriore ha maturato l’indennità.

La sentenza contiene un pesantissimo attacco al vertice dell’Istituto:”Sebbene l’Inpgi stesso assuma di essere in crisi di liquidità da almeno 4 anni non consta che esso abbia mai assolto all’obbligo di chiedere il reintegro della liquidità agli editori”.

Sul valore e la importanza della sentenza, riporto un contributo di Francesco M. De Bonis:

La sentenza n. 5978/2015 della sezione lavoro del Tribunale di Roma è una sconfitta bruciante per l’Inpgi e la Fnsi nello scontro tra i giornalisti pensionati, che rivendicano il pagamento dell’ex fissa, e l’Istituto di previdenza, che avrebbe dovuto sollevare, come da accordi sindacali,   almeno negli ultimi 8 anni, il problema dei versamenti calanti degli editori al “Fondo ex fissa”. L’Inpgi per il giudice è il “debitore” in quanto il “Fondo ex fissa” è un “patrimonio separato” dell’ente: “La tesi, accreditata dai precedenti di merito prodotti, per cui l’Inpgi sarebbe un mero gestore di servizi di cassa, appare priva di fondamento”.
Il giudice monocratico,  Dario  Conte,  ha condannato la Fondazione  all’accredito  di 81.468,09  euro al giornalista ricorrente a titolo di indennità ex fissa. L’Inpgi  dovrà inoltre pagare gli interessi al tasso del 5% dalla data del dovuto al saldo. Inpgi ed Fnsi, soccombenti,   sono stati infine condannati in solido al pagamento dei compensi ai legali vittoriosi  per un totale di   7mila euro. La Fnsi si era costituita in giudizio difendendo “infondatamente” le  ragioni  dell’Inpgi, che aveva impugnato il decreto ingiuntivo di pagamento  a favore di un giornalista  difeso dagli avvocati Luigi Albisinni e Achille Buonafede del Foro di Roma. Non è mai accaduto nella storia sociale del nostro Paese che un sindacato si sia costituito contro un suo rappresentato, che rivendica un diritto costituzionale sancito in questo caso nell’articolo 27 del Cnlg Fnsi/Fieg. Il  giudice ha accolto tra i motivi della difesa quello dell’obbligo dell’Inpgi  dell’accantonamento dell’indennità per ogni giornalista (art. 3 dell’Allegato G del Cnlg), la cui cifra viene comunicata ogni anno agli interessati con lettera raccomandata. Su questo fronte l’Inpgi è “inadempiente”.
Il comma 2 dell’articolo 6 dell’Allegato G conferisce all’Inpgi un preciso obbligo/dovere di vigilanza sulla consistenza economica del “Fondo ex fissa”: il contributo dell’1% versato dagli editori può essere sottoposto a revisione “in relazione a comprovate esigenze di gestione”. L’Istituto, che  non si è comportato come un buon padre di famiglia  e che ha omesso i controlli, è su questo fronte inadempiente.
Inpgi (ente sostitutivo di Inps e “pubblica amministrazione” ex dl 16/2012), com’è noto, è “governato” dal sindacato, che tratta con gli editori il rinnovo del Cnlg. Nel corso delle trattative Fnsi e Fieg non  hanno affrontato ufficialmente la revisione del contributo visto che la crisi del Fondo data da almeno 8 anni. E in questo periodo sono stati firmati due rinnovi del Cnlg nel 2009 e nel 2014.  Scrive il giudice: “Sebbene l’Inpgi stesso assuma di essere in crisi di liquidità da almeno 4 anni non consta che esso abbia mai assolto all’obbligo di chiedere il reintegro della liquidità” agli editori. L’Inpgi, si può osservare, ha sacrificato gli interessi dei giornalisti titolari delle indennità ex fissa  per facilitare le intese Fnsi/Fieg.  Il nuovo accordo Fnsi/Fieg 2014 sulla ex fissa (secondo il quale il giornalista ricorrente avrebbe dovuto ricevere  l’indennità a rate e nell’arco di 12 anni)  “non appare opponibile” al giornalista ricorrente stesso. “E’ infatti condivisibile ‘ius receptum’ che la contrattazione collettiva,   in mancanza di specifico mandato o assenso in ratifica del lavoratore, – scrive il giudice -, non può incidere in senso peggiorativo sui cd. diritti quesiti, tali da intendersi diritti già maturati ossia entrati a far parte del patrimonio del prestatore, per essersi già verificati i fatti costituivi del diritto ad essere questo già divenuto esigibile (Cass 14944/2014,13960/2014, 3982/2014, 20838/2009)”. L’accordo in sostanza non ha forza giuridica retroattiva.

Per il testo integrale della sentenza cliccare qui.