Contabilità e bilancio dello Stato: una norma depotenziata

di Marcello Degni
Pubblicato il 6 Dicembre 2009 - 11:46| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA

Blitzquotidiano continua l’esame della nuova legge, attualmente all’esame del Parlamento, che sembra destinato a innovare profondamente il rapporto tra le Camere e il Governo in materia di bilancio dello Stato.

Un primo articolo è stato già pubblicato con il titolo: “La riforma della legge di contabilità, prime considerazioni in itinere”.

Il progetto in discussione risolveva in via legislativa alcune questioni, la commissione bicamerale (art. 4) e la struttura di supporto (art. 7), che attengono più specificamente alla sfera tipica dei Regolamenti Parlamentari. La Camera ha innovato radicalmente sul punto, sostituendo la originaria commissione con una disposizione sul controllo parlamentare (nuovo testo dell’articolo 4) e sopprimendo la norma che prevedeva la struttura bicamerale di supporto.

La scelta è stata quella, più opportuna sotto il profilo sistematico, di rinviare all’intesa tra i Presidenti delle Assemblee “lo svolgimento congiunto dell’attività istruttoria utile al controllo parlamentare”. Sempre ai Presidenti è demandata la promozione della attività “delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico”. La norma legislativa non poteva probabilmente spingersi più nel dettaglio in un campo tipico della disciplina regolamentare (e sarebbe stato più opportuno introdurre nei Regolamenti anche queste disposizioni).

L’originario articolo 4 esprimeva una linea di compromesso su due rilevanti questioni: il bicameralismo funzionale e lo statuto dell’ opposizione, (rectius delle opposizioni). Sulla prima questione la decisione soppressiva della Camera ha evidenziato la prevalenza, comune alla prima ed alla seconda Repubblica, dell’autonomia dei due rami del Parlamento sulla possibilità di integrarne le strutture di supporto.

La migliore dottrina aveva indicato, fin dalla fine degli anni settanta del secolo scorso, l’opportunità di fondere, per ottenere maggiore efficacia ed efficienza, le strutture serventi dei due rami, ma questo proposito non è stato mai realizzato (attestandosi sul livello della reciproca collaborazione). Probabilmente, a parte le resistenze delle burocrazie, ciò è dovuto alla natura bicamerale dell’ordinamento e solo il suo superamento (di cui si parla da tanto tempo) potrà forse consentire la costruzione di un Ufficio del Bilancio adeguato (sul modello del CBO americano), capace di fornire alla Camera ed al Senato federale tutti gli elementi necessari per la decisione.

La commissione prevista dall’articolo 4 si configurava come struttura preposta alla tutela e della trasparenza e della informazione “nel campo della finanza pubblica”. In pratica una commissione di garanzia, la cui presidenza sarebbe stata quindi, per consuetudine, assegnata ad un esponente della opposizione. La norma poneva anche, in forma piuttosto peculiare, il problema della rappresentanza, non dei gruppi parlamentari (proporzionalmente, come spesso recitano i regolamenti parlamentari) o in forma paritetica tra maggioranza ed opposizioni (come nel caso del comitato per la legislazione previsto dal regolamento della Camera), ma “proporzionale della maggioranza e delle opposizioni”.

Per esprimere indirizzi su aspetti di natura prettamente metodologica, come recitava l’originario art. 4 (sul contenuto informativo necessario dei documenti governativi, per comparare le informazioni nel tempo e tra diversi strumenti; sulle metodologie di quantificazione; sulle metodologie di costruzione dei quadri tendenziali; sulla individuazione di ambiti per migliorare l’informazione ai fini della predisposizione del bilancio) sarebbe stata probabilmente più adatta una struttura dichiaratamente bipartisan, come il citato comitato per la legislazione della Camera, che prevede anche la rotazione della presidenza.

Rispetto all’originario testo la norma approvata dalla Camera appare decisamente depotenziata. Il legame con l’articolo 3 rende la “nuova” forma di controllo parlamentare temporaneo, legato all’avvio della riforma (i tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della legge). Il riferimento alle intese dei Presidenti è riferito indistintamente all’insieme delle Commissioni parlamentari. Le strutture di supporto tecnico restano distinte tra le due Camere e si prevede, attraverso l’intesa, la mera collaborazione. In pratica quasi nulla viene innovato rispetto al quadro esistente.

Sarebbe stato più efficace intervenire in sede di regolamento ed enucleare, in modo permanente, tale ruolo nelle Commissioni bilancio, esplicitando momenti permanenti di collaborazione (una sorta di comitato stabile, magari paritetico, per l’approfondimento delle metodologie, da riunire congiuntamente, con un supporto tecnico dedicato). In tal modo il primo destinatario di questa azione sarebbero stati i collegi specializzati (per vocazione meglio attrezzati per recepire gli indirizzi metodologici) e, attraverso questo filtro, le altre commissioni permanenti.