Pareggio di bilancio in Costituzione: non giocate con l’art. 81

di Marcello Degni
Pubblicato il 9 Settembre 2011 - 14:13| Aggiornato il 26 Febbraio 2020 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Introdurre il vincolo al pareggio di bilancio in Costituzione è inutile e dannoso. La Carta sintetizza un equilibrio complesso di funzioni e poteri ed è preferibile interpretare i principi e le disposizioni, anziché metterci mano con modificazioni esplicite. La fretta e l’emergenza sono poi la via più facile per produrre pasticci, come dimostra il ddl costituzionale licenziato ieri dal consiglio dei ministri. Era già accaduto con la riforma del titolo V nel 2001, che ha intaccato il principio dell’unitarietà del gettito fiscale a fronte del debito pubblico, con l’introduzione del legame tra entrate fiscali e territorio. E sono servite le interpretazioni della Corte Costituzionale per raddrizzare le storture e mantenere la coerenza con i principi fondamentali. Ora è la volta dell’art. 81, con effetti collaterali sugli art. 119 e 53.

Sotto la spinta di eventi straordinari come la crisi finanziaria prende corpo la sindrome del talpone: per colpire l’animale che distruggeva i raccolti alla fine si decise di seppellirlo vivo. Tale è la scelta di stabilire un vincolo costituzionale puntuale, (“Il bilancio dello Stato rispetta l’equilibrio delle entrate e delle spese”). Lo stesso vincolo viene esteso, con la modifica dell’art. 119, a tutti gli enti territoriali, la cui autonomia finanziaria di entrata e di spesa viene subordinata al “rispetto dell’equilibrio dei bilanci”. La golden rule, la possibilità cioè di contrarre debiti per finanziare gli investimenti resta ma, contestualmente, sarà necessaria la “definizione di piani di ammortamento” (che andrebbero fatti, non declamati in Costituzione!), nonché rispettati i principi e i criteri stabiliti da una legge che, prevista dal nuovo articolo 53, fisserà ”i vincoli che derivano dall’Unione Europea e le modalità di contenimento del debito delle amministrazioni pubbliche”.

Il sistema viene irrigidito ed ingessato al punto che è necessario introdurre importanti eccezioni (“Non è consentito ricorrere all’indebitamento, se non nelle fasi avverse del ciclo economico nei limiti degli effetti da esso determinati, o per uno stato di necessità che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio»). Lo stato di necessità viene dichiarato dalle Camere “in ragione di eventi eccezionali, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti”. Tutto ciò amplifica le situazioni di crisi e si potranno determinare situazioni di stallo, analoghe a quella registrata negli USA a proposito della recente discussione sull’innalzamento del tetto del debito.