Battisti, il processo in contumacia, anche i terroristi hanno diritti

di Michele Marchesiello
Pubblicato il 27 Marzo 2019 - 13:11 OLTRE 6 MESI FA
Battisti, il processo in contumacia, anche i terroristi hanno diritti

Battisti, il processo in contumacia, anche i terroristi hanno diritti (Ansa)

di Michele Marchesiello

Il “caso Battisti” ha suscitato la consueta, ormai stucchevole diatriba tra destra e sinistra, che inghiotte e stravolge quasi ogni questione di rilevanza nazionale.

C’è da chiedersi piuttosto, al di là delle solite accuse mosse ai “radical chic”, quali siano le ragioni della diffusa diffidenza da parte della comunità  e delle giurisdizioni internazionali nei confronti di taluni aspetti peculiari della nostra giustizia penale, uno dei quali  – relativo al giudizio in contumacia – ha caratterizzato la vicenda sotto molti aspetti paradossale di un assassino crudele, riconosciuto per tale  e oggi  tardivamente confesso, ma al di fuori di un rinnovato procedimento penale .

L’ordinamento italiano è infatti il solo ad ammettere in generale il giudizio in contumacia per ogni tipo di reato, mentre in alcuni paesi europei (Francia, Gran Bretagna) quel procedimento è limitato ai reati meno gravi e in altri stati (Germania) non è ammesso in modo assoluto.

Senza scendere in particolari tecnici, basa osservare che il nostro ordinamento è il solo a considerare irrevocabile ed eseguibile la sentenza di condanna pronunziata in contumacia e senza assicurare all’imputato un nuovo giudizio, nel quale egli possa comparire davanti a un giudice. La Corte Europea di Strasburgo aveva in tal senso condannato l’Italia, per la violazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Diritto a un equo processo).

Le modifiche apportate all’articolo 175  C.P.P. a seguito di quelle condanne  non hanno risolto la questione, in quanto il contumace – per ottenere la rinnovazione del processo – deve dimostrare che la sua mancata comparizione non fu dovuta a un comportamento colpevole, e di non essersi sottratto volontariamente al processo. Esiste sempre la possibilità – quindi –  che il soggetto non possa ottenere un nuovo processo.

Questa differenza rispetto agli altri ordinamenti determina problemi non indifferenti quando si tratti di fare eseguire al’estero delle sentenze contumaciali e  ottenere la consegna del condannato.

In particolare, questa situazione si verifica con la Gran Bretagna, non a caso il paese del diritto di habeas corpus, che, nel significato originale, rimasto immutato nei paesi anglosassoni , non è infatti nient’altro che il diritto di ogni imputato di essere messo  al più presto, nella sua persona fisica, a disposizione della giustizia del Re, perché le sue ragioni vengano ascoltate.

In questo senso deve segnalarsi il persistere dell’anomalia del nostro ordinamento penale , il quale non prevede la revisione o la riapertura  del procedimento quando vi sia stata , come appunto nel caso di Cesare Battisti, una condanna in contumacia.

Sotto questo profilo può giustificarsi ampiamente la diffidenza mostrata dalla giustizia internazionale e dalle altre giurisdizioni nazionali, nei confronti delle sentenze contumaciali pronunziate dai nostri giudici, in potenziale e spesso effettivo contrasto col diritto di ogni persona a un ‘giusto processo’.