Corte Costituzionale: ok a pensioni di reversibilità per “spose-badanti”

di Pierluigi Franz
Pubblicato il 15 Luglio 2016 - 07:17 OLTRE 6 MESI FA
Corte Costituzionale: ok a pensioni di reversibilità per "spose-badanti"

Corte Costituzionale: ok a pensioni di reversibilità per “spose-badanti”

ROMA – Con una sentenza destinata a far discutere (la n. 174, riportata in calce e scaricabile dal sito) la Corte costituzionale ha dato via libera alle, cioé, alla pensione di reversibilità senza alcuna limitazione temporale di durata del matrimonio e di differenza di età tra i coniugi. Pertanto chi resta vedovo o vedova dopo le nozze ha sempre diritto ad una consistente quota della pensione spettante al defunto coniuge.

Non possono esserci mai tagli, né limitazioni di sorta. In accoglimento delle tesi della Corte dei Conti del Lazio é stata così bocciata una legge di 5 anni fa che a partire dal 1° gennaio 2012 metteva un “tetto” alle pensioni di reversibilità: nel mirino del Parlamento erano in particolare i matrimoni di ultrasettantenni con chi ha venti anni di meno.

La legge puntava soprattutto a evitare le frodi, ponendo un freno ai matrimoni di convenienza, spesso stipulati tra anziani e badanti, solo per assicurare un futuro economico alla persona di servizio. Ma la Consulta, senza minimamente tener conto della spending review, né dei bilanci dell’INPS e delle Casse previdenziali privatizzate che rischiano quindi di pagare rilevanti somme in più, ha chiarito: «Cambiati i tempi».

La Corte ha ribadito che l’età non può bastare come criterio per mettere un limite e che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento previdenziale in esame, e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali. In particolare, la sentenza ha ritenuto inaccettabili le limitazioni basate su un dato meramente naturalistico quale l’età per incidere su un istituto – la pensione di reversibilità – fondato sul vincolo di solidarietà che si stabilisce nella famiglia.

Pertanto é stato cancellato l’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che riduceva l’ammontare della pensione di reversibilità – quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai 70 anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno 20 anni – nella misura del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 (nei casi di frazione di anno la predetta percentuale doveva essere proporzionalmente rideterminata).

La norma prevedeva comunque un’eccezione: non si applicava in caso di presenza di figli di minore età, studenti o inabili. Ma neppure questa clausola di salvaguardia é bastata a salvare la norma dall’incostituzionalità. Per evitare distorte interpretazioni la stessa Corte ha ritenuto opportuno diffondere tramite il suo Ufficio stampa, come avvenuto in passato, ma solo in rare occasioni (un’ampia sintesi intitolata “PER CAPIRE”, scaricabile cliccando qui), si ricorda che già una ventina d’anni fa l’Alta Corte aveva cancellato un’analoga disposizione di legge che negava la pensione di reversibilità agli ex dipendenti statali sposatisi dopo il compimento dei 65 anni se il matrimonio non fosse durato almeno 2 anni.

Il caso allora esaminato fu emblematico. Fu accolto infatti il ricorso di una vedova del’ex Direttore dell’Ufficio del Registro di Bolzano che lamentava il fatto che il suo matrimonio fosse durato 1 anno 11 mesi e 29 giorni, cioé appena un giorno in meno dei fatidici 2 anni. La Corte si impietosì e cancellò la norma. Va anche rimarcato che in Italia vige la possibilità del cosiddetto matrimonio “segreto” o di coscienza in Chiesa che a differenza del matrimonio concordatario non può essere trascritto civilmente in Municipio. Di conseguenza sono legalmente ammesse una serie di situazioni fraudolente ai danni degli enti di previdenza (INPS e Casse privatizzate) perché, ad esempio, una volta ottenuta la pensione di reversibilità del defunto anziano marito una giovane badante può sposarsi in Chiesa con un altro uomo, ma con rito “segreto”, e continuare così a percepire per tutta la vita il suo vitalizio. Un vero imbroglio legalizzato.