Diffamazione stampa: Camera, Senato su legge 1948, codice penale, testo completo

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 21 Luglio 2014 - 15:00| Aggiornato il 29 Ottobre 2014 OLTRE 6 MESI FA
Diffamazione stampa: Camera, Senato su legge 1948, codice penale, testo completo

Franco Abruzzo, le leggi sulla stampa. LA copertina del volume

ROMA – Riforma della diffamazione e della rettifica: ecco il testo (comprensivo dei 12 emendamenti approvati) commentato da Pierluigi Roesler Franz dopo il varo in sede referente da parte della Commissione Giustizia del Senato che il 25 giugno 2014 ha concluso i suoi lavori sul disegno di legge S. 1119.

Ora la parola passa alla assemblea del Senato per poi tornare alla Camera.

N.B. Segnato in NERO = TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE
N.B. Segnato in VERDE = TESTO VARATO DALLA CAMERA
N.B. Segnato in ROSSO = TESTO VARATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO
N.B. Segnato in AZZURRO = MEMO di PIERLUIGI ROESLER FRANZ PER RICORDARE L’IMMINENTE DECRIMINALIZZAZIONE DEL REATO DI INGIURIA ex lege n. 67 del 2014, forse sfuggita alla Commissione Giustizia del Senato e PER SEGNALARE CHE IN MAGISTRATURA LA FIGURA DEL PRETORE NON ESISTE PIU’ DA ANNI..

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 1
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa

Sono considerate stampe o stampati ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 2
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa

A. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: ‘Rettifica dell’articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)’, nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.

B. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui é avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.Per le testate giornalistiche on lineregistrate ai sensi dell’articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.

C. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui é pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce, purchè non siano documentalmente false.

D. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

E. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interzza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

F. Per la stampa non periodica, l’autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinataNel caso non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

G. Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, l’autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell’articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

G BIS. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.

H. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.

I. La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo é punita con la sanzione amministrativa

 

da euro 8.000 a euro 16.000.

L. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

 

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 3
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa

Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno).

1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

2. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 5
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa
Articolo 13
Pene per la diffamazione
1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 che, a seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8.

4. L’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all’articolo 57 bis del codice penale (imperatori, codice di nuovo del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.
L’autore dell’offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto bis dell’articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.

Articolo 1
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47
Comma 6
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa
Articolo 21
Competenza e forme del giudizio

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede col rito direttissimo.

È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all’articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

È fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall’articolo 91 dell’ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

La colpevole inosservanza dell’obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d’urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.

Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

N.B. RILIEVO di Pierluigi Roesler Franz: “Alla Commissione Giustizia del Senato é forse sfuggito che da anni la figura del pretore non esiste più in magistratura.

Articolo 2

(Modifiche al codice penale)

Comma 1

Articolo 57 del Codice penale

Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione

1. Fatta salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

1 bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati.

La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.

Non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Articolo 2

(Modifiche al codice penale)

Comma 2

Articolo 594

Ingiuria

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

La pena è aumentata a fino alla metà qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.

N.B. COMMENTO di Pierluigi Roesler Franz: “Alla Commissione Giustizia del Senato è forse sfuggito che il reato di ingiuria é in procinto di essere decriminalizzato. Il Parlamento ha infatti varato la legge 28 aprile 2014, n. 67 (proposta di legge n. 331-927-B, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”), composta di 16 articoli e suddivisa in tre capi. Il primo capo contiene due deleghe al Governo, in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione.

Con la seconda delega, contenuta nell’art. 2 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria), il legislatore ha affidato al Governo il compito di depenalizzare una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale. Tra le disposizioni più significative vi è sicuramente quella che riguarda la trasformazione in illecito amministrativo di tutti i reati per i quali sia prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, con l’eccezione di alcune materie selezionate in ragione dell’importanza dei beni coinvolti.

Il legislatore ha individuato anche delle ipotesi di decriminalizzazione (ossia abrogazione della fattispecie penale senza contestuale trasformazione in illecito amministrativo): così, ad esempio, l’ingiuria (art. 594 codice penale)”.

Articolo 2

(Modifiche al codice penale)

Comma 3

Articolo 595 del Codice penale

Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l’offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Articolo 2 bis

Art. 2-bis (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 427 del codice di procedura penale)

Comma 1

Codice di procedura penale

Articolo 427

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

3 bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell’articolo 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell’articolo 340 comma 4.

Articolo 4

(Modifica all’articolo 200 del codice di procedura penale)

comma 1

Codice di procedura penale

Articolo 200

Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni.