Divorzio: per gli alimenti non conta solo tenore di vita da sposati. La sentenza

di Pierluigi Franz
Pubblicato il 12 Febbraio 2015 - 11:53 OLTRE 6 MESI FA
Divorzio: per gli alimenti non conta solo tenore di vita da sposati. La sentenza

Divorzio: per gli alimenti non conta solo tenore di vita da sposati. La sentenza

ROMA – Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce – ha stabilito la Corte Costituzionale – l’unico parametro di riferimento per decidere l’importo dell’assegno di divorzio, ma va di volta in volta bilanciato con altri parametri: condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione. Tutti elementi che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto.

I giudici della Corte dicono in pratica che non sta scritto da nessuna parte che, se hai vissuto come un re o come una regina durante il matrimonio, sia automatico e pacifico continuare a farlo dopo che hai divorziato, per cui non è affatto detto che percepirai assegni di mantenimento per forza corrispondenti al tipo di vita condotto da sposati. Di seguito analisi e commento sulla storica deliberazione e le fonti del diritto che la motivano da parte di Pierluigi Roesler Franz.

Per determinare l’assegno di divorzio il giudice non può basarsi solo sul tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, ma anche di tutta una serie di criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) che di fatto potrebbero a conti fatti addirittura annullarlo. Motivo: «tali criteri agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla». Lo ha stabilito oggi la Corte Costituzionale, presieduta da Alessandro Criscuolo, fornendo la corretta interpretazione della giurisprudenza della Cassazione su una delicata questione matrimoniale che interessa migliaia di italiani.

I giudici della Consulta hanno così respinto un’eccezione sollevata dal tribunale di Firenze che aveva mal interpretato i precedenti verdetti del “Palazzaccio”, in quanto non è affatto vero che l’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 debba sempre «necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» . Insomma il dogma del “tenore vita” può rivelarsi anacronistico, perché il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio non costituisce affatto l’unico parametro di riferimento per quantificare l’assegno di divorzio. E nel bilanciamento, caso per caso, di questo parametro con tutti gli altri criteri il giudice può arrivare a conclusioni diametralmente opposte.

Secondo i magistrati fiorentini, invece, tale norma della legge Fortuna-Baslini del 1970 violava gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, che tutelano, rispettivamente i diritti inviolabili dell’Uomo, i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché il matrimonio e la famiglia. A loro parere appariva quindi necessaria una revisione critica del dogma del «tenore di vita», che apparteneva ormai ad un’altra epoca e ad un’altra gerarchia di valori non più adeguati alla contemporanea legalità costituzionale.

I fatti riguardano una coppia di ex coniugi toscani benestanti. Il matrimonio era durato solo 2 anni e mezzo, anche se vi era stata tra loro una relazione affettiva sin dal 1992. I due si erano così sposati solo nel 2005 senza avere figli. Essi erano proprietari di 2 appartamenti a Capo Verde dove ogni anno soggiornavano per qualche mese a spese del marito, il quale viveva della rendita di ben 56 immobili dichiarando un reddito di 56 mila euro, mentre la moglie svolgeva un’intensa attività professionale come dentista con 7 dipendenti e due collaboratrici esterne e possedeva alcuni immobili a Firenze e in altre località, nonché una fattoria con cavalli e risparmi consistenti.

Entrambi venivano da precedenti esperienze matrimoniali e la moglie in passato aveva avuto due figli dalle sue precedenti nozze. Il 7 novembre 2012, appena fu pronunciata la sentenza definitiva di separazione giudiziale con liquidazione di un assegno mensile di 750 euro rivalutabile annualmente da pagare alla moglie, il marito si rivolse al Tribunale di Firenze per ottenere lo scioglimento del matrimonio senza attribuzione di alcun assegno a favore della moglie perché sosteneva che fosse come lui autosufficiente.

La moglie si oppose a queste tesi sostenendo di avere invece diritto ad un assegno di mantenimento non inferiore a 5.000 euro al mese giacché l’assegno di separazione era da ritenersi insufficiente rispetto al tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio, caratterizzato da frequenti viaggi e soggiorni all’estero nei mesi più freddi, regali costosi, auto di lusso, ristoranti eleganti e dalla disponibilità di numerosi immobili di proprietà del marito. Pertanto con il modesto assegno di 750 euro disposto con la sentenza di separazione le era impossibile mantenere lo stile di vita che la coppia aveva scelto durante il matrimonio.

Con riferimento alla determinazione dell’assegno divorzile, la donna invocò l’applicazione dell’art. 5, 6° comma, della legge n. 898/1970 (Fortuna-Baslini), come modificato dall’art. 10 della legge n. 74/1987, ai sensi del quale «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla comunione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Ed è proprio su questo punto che si é incentrata la vertenza, cioè sulla presunta incostituzionalità della norma così come risultante dalla costante interpretazione datane dalla giurisprudenza. L’odierno verdetto della Consulta chiarisce definitivamente l’intera problematica: sull’assegno di divorzio deciderà quindi il giudice caso per caso tenendo conto non solo del tenore di vita degli ex coniugi durante le nozze, ma anche di altri criteri che possono persino azzerarlo.