Indennità licenziamento contratto tutele crescenti. Incostituzionale la misura fissa per calcolarla

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 16 Luglio 2020 - 14:28 OLTRE 6 MESI FA
Consulta: indennità licenziamento illegittima in misura fissa

Indennità di licenziamento incostituzionale se calcolata in misura fissa (Ansa)

Non si può imporre una misura fissa per calcolare l’indennità di licenziamento nel caso di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La Corte Costituzionale, accogliendo le eccezioni sollevate dai tribunale del lavoro di Bari e di Roma, ha dichiarato oggi l’illegittimità dell’attuale indennità in misura fissa “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” in caso di licenziamento in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

Nella motivazione della sentenza n. 150 (scaricabile cliccando qui) l’Alta Corte ha precisato quanto segue.

“Nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, il giudice, nella determinazione dell’indennità, terrà conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione.

In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto.

Ben potranno venire in rilievo, a tale riguardo, la gravità delle violazioni, enucleata dall’art. 18, sesto comma, dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e anche il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, richiamati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, previsione applicabile ai vizi formali nell’ambito della tutela obbligatoria ridefinita dalla stessa legge n. 92 del 2012″.

I giudici della Consulta hanno quindi invitato il Parlamento – anche alla luce delle indicazioni già enunciate in più occasioni proprio dalla Corte Costituzionale – a voler “ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari”. (fonte Corte Costituzionale)