Pensioni: la legge che condanna i pensionati e salva i parlamentari

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 24 Dicembre 2013 - 07:59| Aggiornato il 6 Novembre 2020 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni: la legge che condanna i pensionati e salva i parlamentari

Matteo Renzi padrino (a sin) Enrico Letta padre della legge dell’odio

La vergogna del Governo Letta si chiama pensioni: per quelle tagliate ai cosiddetti pensionati d’oro e per quelle solo per finta tagliate ai parlamentari. L’odio nei confronti di chi per più d 30 anni di lavoro ha versato ingenti contributi e quindi ha maturato il diritto a una pensione maggiore ha oggi una sigla di riconoscimento: Legge di stabilità 2014, un padre, Enrico Letta e un padrino, Matteo Renzi, il quale, appena nominato segretario del Pd, non ha avuto il coraggio, la forza o la volontà di imporre un cambio di rotta al partito dell’odio che ha preso piede fra i suoi compagni.

Vediamo ora i punti principali dell’assalto del Governo a un gruppo di cittadini che hanno la sola colpa di avere lavorato più degli altri, di avere avuto responsabilità superiori agli altri e di conseguenza anche guadagnato più degli altri, cosa che oggi in Italia sembra un peccato mortale. Vediamo anche come, con un trucchetto da prestigiatore, il Governo ha posto le premesse perché nulla cambi per lor signori, i parlamentari vampiri del nostro sangue.

1) resta anche per il 2014 il blocco totale della perequazione sulle pensioni superiori ai 38.646 euro lordi l’anno.

Il 2014 sarà quindi il 3° annuo consecutivo di blocco della rivalutazione ISTAT sui vitalizi. Nel caso  dell’INPGI, l’ente previdenziale dei giornalisti, il risparmio ammonterà a circa 6,5/7 milioni di euro che si aggiungeranno agli 11 milioni di euro già risparmiati nel biennio 2012-2013.

2) vengono di nuovo tagliate le pensioni e addirittura in misura maggiore rispetto a quella stabilita a partire dall’agosto 2011-2012 e fino al 5 giugno 2013 quando arrivò la bocciatura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 116. Queste sono le misure dei nuovi pesanti tagli:

– 6% oltre i 90 mila 168 euro lordi l’anno e fino a 128 mila 812 euro lordi l’anno;

– 12% oltre i 128 mila 812 euro lordi l’anno e fino a 193 mila 218 euro lordi l’anno;

– 18% oltre i 193 mila 218 euro lordi.

Oltre I 300 mila euro lordi l’anno non é più dovuto il contributo di solidarietà del 3%.

Il precedente taglio dichiarato incostituzionale era, invece:

– del 5% oltre dopo i 90 mila euro;

– del 10% dai 90 mila ai 150 mila euro;

– del 15% oltre i 200 mila euro lordi.

In media i pensionati saranno penalizzati nella misura del 150% in più rispetto alla normativa anteriore alla sentenza della Consulta del 5 giugno scorso.

A parziale compensazione, i pensionati riavranno, però, gli importi tagliati per 17 mesi + 13^ e 14^ dall’agosto 2011 al 31 dicembre 2012. Il rimborso sarà di 1/4 nel 2014 e di 3/4 nel 2015.

Altra novità è la destinazione del ricavato della somma che non finirà più nel bilancio dello Stato, ma – almeno in prevalenza – in un Fondo dei vari enti previdenziali di categoria destinato ad aiutare I titolari di pensioni più basse.

Al contrario, invece, il taglio sui vitalizi dei parlamentari introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera nel comma 325 bis appare palesemente incostituzionale perché é destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico . Di conseguenza ha natura tributaria e quindi incapperà per questo motivo in una sentenza di illegittimità della Consulta come già affermato nella decisione n. 116 di quest’anno. In pratica i parlamentari si sono costruiti una norma che solo apparentemente li appaia agli altri pensionati con oltre 90 mila euro, ma in realtà otterranno il rimborso del taglio del loro vitalizio. Non é forse uno scandalo?

 Documentazione

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

TESTO approvato dal Senato della Repubblica (disegno di legge n. 1120) e dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (disegno di legge n. 1865)

NORME CHE RIGUARDANO I PENSIONATI

ARTICOLO 1

COMMI:

A) RIMBORSO DEI TAGLI 2011 e 2012 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L’ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

180. Al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015.

B) ULTERIORE BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016 (N.B. il trattamento minimo INPS annuo ammonta a 6.441 euro lordi):

322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento per l’anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell’articolo 1, della legge 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo 24 dicembre 2012, n. sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».

C) ULTERIORE NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A 90 mila 168 euro L’ANNO PER IL TRIENNIO 2014-2016

325. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall’anno 2014 il contingente numerico di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l’anno 2014, di 135 milioni di euro per l’anno 2015, di 107 milioni di euro per l’anno 2016, di 46 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 28 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l’anno 2014, di 197 milioni di euro per l’anno 2015, di 158 milioni di euro per l’anno 2016, di 77 milioni di euro per l’anno 2017, di 53 milioni di euro per l’anno 2018, di 51 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18 milioni di euro per l’anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l’anno 2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni di euro per l’anno 2020».

325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

D) NON PIU’ DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 300 MILA EURO ANNUI

400. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.