Niente benefici rito abbreviato per i reati da ergastolo: legge incostituzionale?

di Pierluigi Roesler Franz
Pubblicato il 3 Luglio 2020 - 15:01 OLTRE 6 MESI FA
Niente benefici rito abbreviato per i reati da ergastolo: legge incostituzionale?

Niente benefici rito abbreviato per i reati da ergastolo: legge incostituzionale? (Foto Ansa)

E’ incostituzionale la legge n. 33 del 2019 del 1° Governo Conte che nega i benefici del rito abbreviato per chi ha commesso delitti punibili con l’ergastolo?

Lo sostiene la terza sezione della Corte d’assise di Napoli con un’ordinanza del 5 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° luglio scorso. Ordinanza sul rito abbreviato che è destinata a far discutere dentro e fuori il Parlamento.

Questo perché in caso di omicidio aggravato, strage o nelle ipotesi aggravate di sequestro di persona il colpevole non potrebbe più avvalersi dei vantaggi derivanti dal rito abbreviato. Quindi potrebbe essere condannato all’ergastolo, anziché al massimo a 30 anni di reclusione.

Il caso riguarda l’omicidio di un commerciante accoltellato alla gola dal figlio in un supermercato di via Nuova Poggioreale a Napoli il 26 aprile 2019. Proprio appena pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge n. 33.

La nuova normativa del 12 aprile 2019, al fine di assicurare una risposta sanzionatoria severa a fatti di particolare allarme sociale, cioè quelli previsti con la pena dell’ergastolo, li aveva sottratti all’applicazione del meccanismo premiale del rito abbreviato con evidenti inevitabili ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.

In pratica la legge n. 33 riportava così in vita la situazione di 28 anni prima. Nel 1991, infatti, sulla scia proprio della sentenza n. 176 della Corte Costituzionale, il rito abbreviato era stato escluso per i reati in astratto puniti con l’ergastolo. E solo 8 anni dopo, con la cosiddetta legge Carotti venne reintrodotto il giudizio abbreviato. Anche per i delitti in questione, prevedendo espressamente la riduzione della pena a 30 anni.

Come ricorda Federica Barbero in un’ampia nota su Giurisprudenza Penale.

“Il rito abbreviato rientra tra il novero delle procedure semplificate e alternative al dibattimento, il cui principale obiettivo è la deflazione del carico dei procedimenti. Tale giudizio si caratterizza per essere celebrato allo stato degli atti, ovvero sulla base dei risultati delle indagini preliminari confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero, al fine di favorire la definizione del procedimento in forma accelerata”.

“Naturalmente, la drastica riduzione dei tempi processuali, nonché la rinuncia dell’imputato al pieno contraddittorio dibattimentale, trovano un bilanciamento, in caso di condanna, nella previsione di un meccanismo premiale, ovverosia una diminuzione di pena della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto”.

“Peraltro, si rammenta che la richiesta di giudizio abbreviato cd. non condizionato non è soggetta ad alcuna valutazione discrezionale, configurandosi in capo all’imputato un vero e proprio diritto potestativo all’accesso al rito, subordinato esclusivamente al rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge”.

Non solo, in base alla normativa (ormai) previgente, non sussistevano preclusioni all’accesso al rito nemmeno con riferimento alla natura del reato per cui si procedeva, cosicché l’esercizio del diritto alla definizione del giudizio in forma semplificata era pienamente garantito senza esclusioni di alcun tipo”.

“Ebbene, la riforma del 2019 ha apportato una sostanziale modifica a tale disciplina proprio con riferimento al meccanismo di accesso al giudizio abbreviato, escludendone l’operatività per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Di conseguenza, sotto un profilo squisitamente tecnico, laddove fosse avanzata una richiesta di rito abbreviato per un reato ostativo, il giudice, avuto riguardo alla sola qualificazione giuridica del fatto, dovrebbe pronunciare ordinanza di inammissibilità”.

La sentenza dei giudici della Consulta si conoscerà nei prossimi mesi.

*Pierluigi Franz (Presidente del Sindacato Cronisti Romani)