Ritardi e bagagli, la Ue castiga le compagnie aeree

di redazione Blitz
Pubblicato il 5 Febbraio 2014 - 14:33 OLTRE 6 MESI FA

aereoBRUXELLES – Risarcimenti veri, ovvero con iter più semplici, se la compagnia aerea smarrisce il bagaglio, lo danneggia o fa ritardo. Risposta obbligatoria, entro due mesi, in caso di reclamo scritto di un passeggero: oltre questo limite temporale, in caso di non risposta, chi ha automaticamente ragione è proprio il cliente.

L’Unione europea sta per introdurre regole più stringenti per le compagnie aeree che vanno in difesa dei consumatori. La direttiva è stata approvata dall’Europarlamento e ora dovrà essere approvata dal Consiglio europeo. Le novità le sintetizza La Stampa:

Riprogrammazione dei voli. Quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovranno essere fornite ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l’orario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potrà essere negato l’imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata. Non è un dettaglio da poco.

Bagagli. All’inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri deve essere consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. E’ un principio al quale si è finalmente adatta anche Ryanair.

Reclami e circostanze eccezionali. Ecco la svolta. Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non abbia fornito una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero. Se nella risposta sono invocate «circostanze eccezionali», in base alle quali il vettore non è tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l’impatto con volatili, l’instabilità politica e le vertenze di lavoro impreviste. Tuttavia, spiega una nota del Parlamento europeo, «in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi nube di cenere del 2010, la responsabilità dei vettori aerei di pagare l’alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti».

Fallimenti. Per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell’eventualità il vettore aereo dichiari la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che le compagnie siano tenut3 a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi accantonati, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.

Una migliore applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbero essere garantiti infine poteri sufficienti per punire i vettori aerei che violano i diritti dei passeggeri e valutare le relazioni su come i passeggeri sono stati aiutati nel far fronte ai ritardi e alle cancellazioni dei voli.

Tempi. Il testo deve essere approvato dal Consiglio dei ministri Ue, cioè dai rappresentanti dei governi nazionali, dopodiché entrerà in vigore entro due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiali. Non è proprio domani e sarebbe meglio prima. Ma gli stati hanno deciso che l’iter deve essere questo. Gli stati, non le istituzioni o gli eurocrati.