Bavaglio salva Sallusti. Senato: i nemici dei giornalisti parlano

Pubblicato il 27 Ottobre 2012 - 12:48 OLTRE 6 MESI FA

Il sito del Senato riporta il resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre sulla legge bavaglio travestita da salva Sallusti.

Numerosi senatori di tutti i partiti hanno parlato, i più lasciando trasparire una forte ostilità verso i giornalisti. Ne riportiamo alcuni, prima quei pochi a favore, poi quelli, che sono i più numerosi, contro la libertà di stampa.

Vincenzo Vita del Pd ha fatto due interventi. Riportiamo il primo:

Il testo sottoposto all’esame dell’Aula dovrà essere ampiamente modificato: la soluzione più appropriata sarebbe la soppressione della pena detentiva e l’introduzione di una sede abbreviata per la definizione delle cause in sede civile. E’ invece eccessiva la sanzione pecuniaria di 100.000 euro, non sostenibili dalla gran parte dei quotidiani o periodici, i cui giornalisti sono spesso free lance; occorre sostituire le misure interdittive dalla professione, in quanto la competenza in materia spetta agli ordini professionali; non è condivisibile l’obbligo di pubblicazione della rettifica su due quotidiani a tiratura nazionali, anche quando la diffamazione sia contenuta in un libro. Occorre infine modificare radicalmente l’approccio alla disciplina della rete, attualmente ispirato da tentazioni censorie, poiché l’ambiente digitale ha caratteristiche proprie, non uniformabili a quelle della carta stampata e della televisione, e non può quindi essere sottoposto alle stesse norme coercitive e repressive.

Fabrizio Morri del Pd.

È sbagliato legiferare sull’onda emotiva di una campagna mediatica basata su falsi presupposti. Non esiste alcuno Stato di polizia; né l’Italia è adusa a condannare i propri giornalisti per reati d’opinione. La condanna del direttore Sallusti è ineccepibile: è stato riconosciuto colpevole del reato di diffamazione reiterata a mezzo stampa con una condanna in via definitiva ma, preferendo la sanzione detentiva a quella alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, ha inteso lanciare una sfida al legislatore.

Se finora l’ipotesi del carcere non ha funzionato da deterrente per il reato di diffamazione, è difficile che l’innalzamento della pena pecuniaria possa svolgere una funzione ancora più incisiva in tal senso. La pretesa che si avanza è semmai quella di poter utilizzare lo strumento giornalistico per diffamare impunemente una persona o una istituzione invocando il diritto alla libertà di espressione, tema però del tutto estraneo alla materia oggetto del provvedimento.

È pertanto necessario che l’Assemblea rifletta lungamente ed approfonditamente su quanto le è stato richiesto di fare al fine di non compromettere in maniera irreparabile il diritto alla tutela della dignità e onorabilità dell’individuo, peraltro già ampiamente pregiudicato dalle continue macchine del fango cui il giornalismo di oggi è ormai avvezzo.

Luigi Vimercati del Pd: 

Nonostante i miglioramenti apportati finora, sarebbe opportuno rinviare il testo in Commissione, per un esame più approfondito e non connesso alla vicenda personale del direttore de “il Giornale”, riconosciuto colpevole di diffamazione a mezzo stampa dopo tre gradi di giudizio. L’intervento legislativo deve puntare ad un equilibrato bilanciamento del diritto di cronaca e dell’onorabilità della persona, sulla base del criterio dell’interesse pubblico della notizia, che porta a ritenere ogni limitazione della libertà di informazione come un’eccezione, poiché un’opinione pubblica informata è il cardine della democrazia.

È positiva l’eliminazione della pena detentiva, ma restano troppo alte le sanzioni pecuniarie, che assumono una connotazione velatamente intimidatoria. Con riferimento alla stampa on line, occorre distinguere tra la versione digitale dei grandi quotidiani e le testate nate su Internet, da tutelare in quanto espressioni del pluralismo. Bisognerebbe infine stralciare la parte relativa ai blog, che richiedono una disciplina specifica e adeguata all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Precede l’elenco degli avversari dei giornalisti questo intervento di Filippo Berselli, relatore per parte Pdl e già noto per le sue previsioni sbagliate sulla approvazione del processo breve, che sarebbe dovuto diventare legge tre anni fa e invece ancora non lo è:

“Un punto su cui voglio soffermarmi – e richiamo l’attenzione dei colleghi senatori – è quello concernente l’offesa «a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un’autorità costituita in collegio», ipotesi per cui le pene sono aumentate. Da parte di alcuni organi di stampa si è accusata la Commissione giustizia di aver tutelato in qualche modo una sorta di casta.

Voglio ricordare che questo comma è esattamente quello che risulta nell’attuale articolo 595 del codice penale: non abbiamo apportato modifiche, abbiamo ripreso una previsione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Chiti e Gasparri, provvedimento che recuperava integralmente quanto previsto dall’articolo 595 del codice penale. Quindi, prima di muovere delle critiche bisognerebbe almeno leggere esattamente di articoli del codice e rapportarli a quelle che sono le previsioni attuali”.

Alberto Maritati, del Pd:

“L’andamento della discussione in appare sorprendente. Si parla di attacco alla libertà di stampa, di decisioni assunte frettolosamente sotto la spinta di un evento contingente (peraltro usato in modo provocatorio dal diretto interessato) e di misure che vanno oltre il necessario, identificato come la semplice soppressione della pena detentiva per il reato di diffamazione.

Nessuno sembra interessarsi dei diritti delle parti lese: se l’onorabilità personale è un bene supremo, è evidente che non si può procedere alla semplice depenalizzazione della diffamazione, che non è libera manifestazione del pensiero, ma un reato che può avere conseguenze devastanti per la vita delle persone, specie quelle che hanno meno strumenti per difendersi.

Posta, quindi, la necessità di una sanzione, le norme in esame stabiliscono che il giudice nell’irrogare la pena dovrà tener conto della gravità del fatto e della reale capacità di diffusione della notizia: si stabilisce cioè che i giornali di provincia o i blog non potranno essere trattati allo stesso modo dei grandi organi di stampa a tiratura nazionale.

Non si comprende dove sia lo scandalo se si impone l’immediata pubblicazione della rettifica una volta che sia accertata la diffamazione. Peraltro, è proprio perché la rete è un soggetto non fisicamente identificabile e quindi l’intervento riparatorio è possibile unicamente sul mezzo di diffusione e non sull’autore della diffamazione, che per essa viene stabilita una procedura diversa”

Antonino Caruso, del Pdl:

“Nell’ultima settimana sono diventate più aspre le critiche nei confronti della politica da parte di giornalisti che, disinformando i cittadini, accusano il Senato di voler imbavagliare la stampa.

In realtà, l’obiettivo è punire giornalisti e direttori che gettano discredito su persone fisiche o giuridiche con notizie di cui, per dolo o grave ed inescusabile incuria, non hanno controllato la veridicità, e che da ciò traggano un vantaggio economico. Il reato è diventato tanto più grave a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie, che consentono al giornalista di raggiungere una platea vastissima di persone e che impediscono una facile rimozione dalla rete dei contenuti lesivi della dignità di cittadini incolpevoli.

L’esame del disegno di legge è quindi una buona occasione per tornare ad affrontare una questione dibattuta da anni ma mai risolta definitivamente. Bisognerebbe introdurre alcune modifiche, innanzitutto per applicare la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle aziende editoriali, le quali in caso di inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dovrebbero rispondere direttamente del reato compiuto dai giornalisti, da cui abbiano tratto vantaggio, pagando una sanzione pecuniaria.

In secondo luogo, per rendere efficace lo strumento della rettifica, bisognerebbe stabilire almeno che essa non sia seguita da alcun commento. Infine, non è stata compresa appieno la portata della norma che avrebbe giustamente introdotto la nullità dei patti con cui l’editore solleva da ogni responsabilità il giornalista, assumendo su di sé ogni conseguenza della condanna”.

Maria Elisabetta Alberti Casellati del Pdl:

Il 24 novembre prossimo venturo saranno passati trent’anni da quando la Corte costituzionale ha preso in esame il regime di responsabilità penale del direttore di un giornale. Trent’anni da quella sentenza in cui la Corte ha certamente confermato la severa disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del direttore responsabile, ma non ha potuto fare a meno di registrare un nutrito elenco di incongruenze contenute in quelle disposizioni e fra queste: una identica sanzione per il responsabile di un foglio di provincia e per il direttore di un grande giornale nazionale; il ruolo ignorato totalmente dell’evoluzione tecnologica del settore; il «nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità del direttore il connotato della personalità», dove quel «certo nesso psichico» ha tutti i connotati di una dichiarazione di resa, di fronte all’intollerabile profilarsi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

Le perplessità della Corte costituzionale stanno tutte nelle due righe che chiudono la sentenza: «Nulla toglie» dice la Corte «ovviamente, che gli esposti elementi possano convenientemente essere tenuti presenti dal legislatore al fine di perfezionare ulteriormente la normativa in materia». Un invito allora al legislatore ad intervenire, un invito chiaro e responsabile. Ma da trent’anni è stato fatto poco o nulla.

Tutte le questioni sono ancora sul tappeto e sono state dibattute ampiamente in Commissione giustizia. In quella sede ho avuto modo di ricordare come la diffamazione oggi si faccia quasi meglio senza carta che a mezzo stampa, magari nei blog, così come sono stata amplificata dai blog per quello che ho affermato, a conferma di quello che dicevo e di quello che diceva la Corte, ammonendo sul ruolo che in questa materia giocano le tecnologie, cosa che ancora oggi viene ignorata.

Come è stato ampiamente sottolineato nella discussione questa mattina, il rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’onore è un tema complesso e delicato, che tocca le radici stesse della convivenza sociale e civile.

Il disegno di legge che viene all’esame dell’Assemblea cerca di tracciare un equilibrio non facile tra l’odioso crimine della diffamazione e il valore della libertà di stampa.

Quella di Sallusti è una vicenda occasionale, che riapre una questione antica e complessa. In nome di una stessa civiltà giuridica, quell’articolo non doveva essere scritto, ma quella sentenza non deve essere eseguita. Due errori: oggi abbiamo la possibilità soltanto di intervenire sul secondo. II principio del favor rei offre questa possibilità: favor non significa privilegio.

In fondo, questa che esaminiamo e che speriamo, auspicabilmente, di approvare, è stata definita da qualcuno una legge ad personam, con riferimento alla vicenda del direttore Sallusti. Nel corso del dibattito in Commissione è stato suggerito che questa circostanza è in realtà una occasione di dibattere una legge che per lungo tempo è rimasta ferma, senza che intervenissero quei cambiamenti di cui necessitava.

Che il Parlamento intervenga dove c’è bisogno di intervenire, anche a seguito della vicenda di una determinata persona, potrebbe forse essere un motivo per sconsigliare l’intervento? Non lo ritengo. Questo intervento è urgente, è in ritardo ed è un intervento dovuto.

Il rapporto di Freedom House sulla libertà di stampa, che tanta attenzione ha assorbito su di sé per aver definito l’Italia «parzialmente libera» dal punto di vista della libertà di stampa, non contiene solo le ricorrenti considerazioni sul conflitto di interessi, che hanno riscosso e continuano a riscuotere tanta audience, ma anche quelle relative alla possibilità di punire con il carcere la diffamazione.

Tuttavia, lasciare l’ipotesi del carcere per il direttore responsabile di un giornale ci riporterebbe effettivamente ad un secolo fa, quando esisteva il carcere anche per debiti, che colpiva la libertà personale per saldare un debito individuale.

La privazione della libertà era un prezzo carissimo e non assolveva nessuna funzione satisfattoria per il danneggiato. Si può considerare questo un deterrente individuale? Forse, ma a prezzo di una sconfitta di civiltà.

L’abolizione del carcere per debiti è stata prima una conquista intellettuale dell’illuminismo e poi una conquista politica, che inizia con i moti del 1848 e prosegue in Italia fino al 1877. Il carcere per omessa vigilanza gli assomiglia tristemente.

Speriamo non ci voglia la penna di Dickens per convincere i più a liberarsi del carcere per il giornalista.

Gli anni della sentenza che ho ricordato all’inizio del mio intervanto erano gli anni Ottanta. Quella sentenza – basta scorrerne il testo – riportava i nomi di grandi direttori della carta stampata, come Guglielmo Zucconi (già direttore della «Domenica del Corriere») e Lamberto Sechi (già direttore di «Panorama»).

Pochi anni dopo, il direttore del «Corriere della Sera» Alberto Cavallari fu condannato per diffamazione aggravata nella causa intentatagli da Bettino Craxi; quell’episodio oggi fa parte dei libri di storia del giornalismo.

Quel clima, assai difficile, oggi non appare migliorato, pur essendo molto cambiato. Se prima riguardava i rapporti tra stampa e politica, oggi l’area di disagio si disegna su tre lati: stampa, politica e magistratura, come mostra la vicenda di Sallusti.

La politica, anzi, è estranea alla vicenda di Sallusti e forse oggi è nelle condizioni migliori per intervenire.

L’intervento – sia chiaro – non può essere scritto, come non lo è stato, sotto dettatura, perché le vicende del direttore de «Il Giornale» non hanno fatto diventare la diffamazione un crimine meno odioso di quello che è.