Beppe Grillo no Tav prescritto non assolto: i giudici d’Appello sul blitz nella baita in Val Susa

di Redazione Blitz
Pubblicato il 5 Dicembre 2018 - 12:13 OLTRE 6 MESI FA
Beppe Grillo no Tav prescritto non assolto: i giudici d'Appello sul blitz nella baita in Val Susa

Beppe Grillo no Tav prescritto non assolto: i giudici d’Appello sul blitz nella baita in Val Susa

ROMA – La Corte d’appello di Torino ha dichiarato la prescrizione di un reato attribuito a Beppe Grillo in occasione di una sua visita in Valle di Susa, nel dicembre 2010, agli attivisti No Tav. Si trattava della violazione dei sigilli apposti dalle autorità a una baita-presidio. In primo grado, nel 2014, Beppe Grillo era stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale.

La decisione della Corte d’appello riguarda in tutto dieci persone, fra le quali, oltre a Grillo, figura Alberto Perino, 72 anni, leader storico dei No Tav. La posizione di un undicesimo imputato, Giorgio Rossetto, attivista del centro sociale torinese Askatasuna, è stata stralciata perché gli viene contestata la “recidiva”. La sentenza prende atto che sono trascorsi sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto.

Il 5 dicembre 2010, Beppe Grillo andò in Valle di Susa per visitare la baita-presidio, costruita (abusivamente secondo le autorità amministrative) in una zona oggi inglobata nel perimetro del cantiere del Tav. Durante il viaggio fu contattato dall’allora comandante dei carabinieri di Susa, il colonnello Antonio Mazzanti, che lo avvertì delle conseguenze in caso di ingresso. Grillo, sotto gli occhi di decine di attivisti No Tav, varcò ugualmente la soglia della casetta.

A carico di Beppe Grillo e di altre nove persone sotto processo a Torino per episodi legati alla baita-presidio costruita dai No Tav in Valle di Susa non ci sono i “presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito”. E’ quanto scrive la Corte d’appello nella sentenza che ha dichiarato i reati prescritti. In primo grado, Grillo era stato condannato a quattro mesi senza condizionale.

“Non sussistendo i presupposti per una pronuncia assolutoria per motivi di merito ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale – scrivono i giudici della seconda sezione della Corte d’appello nella motivazione – dovendosi sul punto richiamare le motivazioni della sentenza appellata, si impone, dato atto del parere favorevole espresso dal procuratore generale, la pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione”. La Corte ha depositato la sentenza in cancelleria il 22 novembre dopo una decisione presa “fuori udienza”. Alcune settimane fa aveva interpellato la procura generale.