La Cassazione: il referendum sul legittimo impedimento si farà

Pubblicato il 3 Febbraio 2011 - 22:01| Aggiornato il 4 Febbraio 2011 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Il referendum sul legittimo impedimento si farà. L’annuncio lo ha dato lo stesso leader dell’Idv Antonio Di Pietro dopo che la Corte di Cassazione ha accolto l’istanza con cui i promotori della consultazione popolare hanno chiesto di riformulare il quesito per abrogare la disposizione che prevede la possibilità per il premier di opporre i propri impegni di governo alla sua presenza in aula nei processi nei quali è imputato.

Una scelta, quella di riformulare il quesito referendario, che si era resa necessaria per i promotori dopo che la Consulta aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge sul legittimo impedimento. La decisione con cui la Corte costituzionale il 13 gennaio scorso aveva rimesso ai giudici dei singoli processi di ”valutare in concreto” e ”caso per caso” se gli impegni del premier fossero realmente di impedimento ad essere in aula, aveva infatti contemporaneamente anche rimesso in discussione la possibilità del ricorso al referendum per abrogare l’intera norma che, di fatto, i giudici costituzionali avevano modificato e ”riscritto”.

La palla era così tornata alla Cassazione con il compito di valutare se potesse restare in piedi la richiesta referendaria dopo le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale alle norme che fornivano al premier lo scudo dai processi. Il nodo di fronte al quale i supremi giudici si sono trovati di fronte è quello se il referendum non potesse più svolgersi proprio perché il quesito referendario riguardava l’intero articolato della legge oppure se il quesito potesse essere riadattato tenendo conto delle modifiche all’impianto originale della legge.

Per scioglierlo è stato necessario attendere le motivazioni della Consulta e oggi i giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati per la seconda ipotesi. Così agli elettori saraà proposto il seguente quesito: ”Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante ‘disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza’?”.