I confini tra comuni spostati dalla Regione Puglia sono contro la Costituzione

Pubblicato il 17 Giugno 2010 - 17:28| Aggiornato il 18 Giugno 2010 OLTRE 6 MESI FA

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute in leggi della Regione Puglia, in materia di circoscrizioni comunali, che attribuiscono al presidente della giunta il potere di disporre variazioni dei confini senza procedere a referendum delle popolazioni interessate, anche in presenza di accordo tra Comuni.

Si tratta di alcuni commi delle leggi n.26 e 27 del 1973 e n.26 e 28 del 1986. Il giudizio davanti alla Consulta era stato promosso dalla sezione leccese del Tar Puglia dopo un ricorso sulla destinazione urbanistica di un fondo, originariamente sito nel comune di Sogliano Cavour (Lecce) ma poi entrato a far parte nel contiguo comune di Galatina dopo il decreto del presidente della giunta regionale n.326 del 2004.

Il proprietario del terreno si era visto rigettare una domanda di rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Galatina dove, aveva sottolineato il Tar, “vige una normativa urbanistica più severa”. In particolare, la Corte ricorda che il secondo comma dell’art.133 della Costituzione “non consente in nessun caso di surrogare con altri elementi procedimentali né la legge regionale (inesistente in Puglia) né il referendum”.