Consultazioni per il nuovo Governo. Ecco le regole di Costituzione e Prassi

di Redazione Blitz
Pubblicato il 3 Aprile 2018 - 09:38 OLTRE 6 MESI FA
Consultazioni per il nuovo Governo. Ecco le regole di Costituzione e Prassi

Consultazioni per il nuovo Governo. Ecco le regole di Costituzione e Prassi

Consultazioni del Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo. 

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Di che cosa si tratta?  Sono, spiega Wikipedia, “una procedura portata avanti in via informale” dal capo dello Stato italiano per dare avvio alla formazione di un nuovo Governo.

I riferimenti sono contenuti in tre articoli della Costituzione:

Art. 92:  Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93: Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94: Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il presidente della Repubblica non è tenuto da alcun articolo della Costituzione alle consultazioni: si tratta pertanto di galateo istituzionale, “secondo una prassi consolidata fino al punto di essere stata definita convenzione costituzionale”.

In concreto, il Presidente  convoca i presidenti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni di schieramento, con l’aggiunta dei presidenti dei due rami del Parlamento (Camerae Senato), e gli ex-presidenti della Repubblica (vivente c’è Giorgio Napolitano).

In caso di difficile previsione di un risultato parlamentare, il Presidente può ricorrere al preincarico, che “viene affidato alla personalità cui viene richiesto di svolgere ulteriori consultazioni informali e che, solitamente, ma non sempre, coincide con quella cui poi il presidente della Repubblica affiderà verosimilmente l’incarico di formare il nuovo Governo”.

Il conferimento dell’incarico di formazione del nuovo governo può essere preceduto da un mandato esplorativo. Esso viene generalmente conferito dal capo dello Stato ad una carica istituzionale come quella del presidente della Camera o del Senato, mandato che si rende necessario quando le consultazioni del presidente della Repubblica non abbiano portato ad indicazioni concludenti.

Nel concreto, sarebbe come orientare la scelta del nuovo Governo verso il M5s o la coalizione di centro destra.

Extrema ratio, il reincarico, che “si ha quando dopo una crisi di governo il capo dello Stato assegna nuovamente l’incarico di formare un nuovo Esecutivo allo stesso presidente del Consiglio appena dimesso”.