Corte Costituzionale: non passano Violante e Catricalà. Leone (Ncd) eletto al Csm

di Redazione Blitz
Pubblicato il 11 Settembre 2014 - 15:53 OLTRE 6 MESI FA
Corte Costituzionale, elezione giudici: niente di fatto dopo nove votazioni

Corte Costituzionale, elezione giudici: niente di fatto dopo nove votazioni (LaPresse)

ROMA –  Non passano, per ora, le candidature di Luciano Violante e Antonio Catricalà alla Corte Costituzionale. A causa delle divisioni interne alla maggioranza di governo, al Parlamento in seduta comune (Camera più Senato) non sono bastate nove votazioni per eleggere due giudici della Corte Costituzionale. Nella votazione di questa mattina (11 settembre) nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dei 3/5 dei componenti dell’Assemblea. Servirà una nuova votazione, la decima.

—> Ecco come è andata la votazione di ieri

Luciano Violante resta il più votato con 468 voti. I suoi consensi sono aumentati: ieri sera ne aveva incassati 429. Ma salgono e di moltissimo i voti per Antonio Catricalà: stamani è arrivato a quota 368 a fronte dei soli 64 di ieri sera. Il quorum richiesto per essere eletti è di 570 voti: i 3/5 dei componenti dell’Assemblea. In mattinata Renato Brunetta aveva dichiarato che Forza Italia avrebbe votato sia Violante che Catricalà.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore della Magistratura (Csm) Antonio Leone di Ncd è stato eletto membro laico del Csm: con 527 voti sarebbe l’unico nella votazione del Parlamento in seduta comune a superare il quorum richiesto di 490 voti. Servirà una nuova votazione, la settima prossima, per eleggere i restanti cinque membri laici. Ieri erano stati eletti Giovanni Legnini e Giuseppe Fanfani.

PER APPROFONDIRE

Quanti sono i giudici della Corte Costituzionale? Come vengono eletti? Lo spiega l’articolo 135 (comma 1) della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:

  • per un terzo dal Presidente della Repubblica;
  • per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
  • per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa»; di questi (secondo l’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell’11 marzo 1953):
  • tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione;
  • uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato;
  • uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

Quanti sono i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura? Come vengono eletti? Elezione e numero dei membri del Csm sono disciplinati dalla legge 195 del 24 marzo 1958, poi modificata più volte (l’ultima volta con la legge 44 del 28 marzo 2002).

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Con uguale diritto ne fanno parte anche il primo presidente e il Procuratore generale della Corte suprema di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici).

La costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.

Attualmente i membri togati sono 16
(2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti, 10 sono giudici di merito)
e quelli laici sono 8.
Il CSM è complessivamente composto da 27 membri, senza possibilità di rielezione immediata,
e la carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.

Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri designati dal parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.