Cosa è una amnistia? Cosa è un indulto? Le risposte

di Redazione Blitz
Pubblicato il 9 Ottobre 2013 - 16:15 OLTRE 6 MESI FA
Cosa è una amnistia? Cosa è un indulto? Le risposte

Cosa è una amnistia? Cosa è un indulto? Le risposte (foto Lapresse)

ROMA – Cosa è l’indulto?

Cosa è l’amnistia?

Secondo Wikipedia,

1. L’indulto è previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 174 del Codice penale. In senso proprio, è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per la sua approvazione; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale. Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l’amnistia.

L’indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall’amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l’amnistia estingue il reato. Può essere condizionato, e spesso è appunto condizionato al non commettere altri reati in un periodo, anche abbastanza lungo, immediatamente successivo, pena la revoca del beneficio.

Diversamente dalla grazia, che è un provvedimento individuale, l’indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena.

2. Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un’ampia maggioranza trasversale la legge 241/2006 che ha introdotto un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. In particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie.

Sono peraltro esclusi dal beneficio i reati in materia di terrorismo (compresa l’associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro di persona, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura e quelli concernenti la mafia. La legge stabilisce anche che l’indulto non si applica alle pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici. È prevista inoltre la revoca del beneficio in caso di commissione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il quale si riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

3. L’amnistia in Italia è prevista dall’art. 79 della Costituzione, e normata dall’articolo 151 del codice penale, il quale recita:

L’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa

L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Come fissato dalla Costituzione, l’amnistia si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge in Parlamento. A partire dal 1992 l’amnistia viene disposta con Legge dello Stato, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Precedentemente era prerogativa del Presidente della Repubblica.

Le figure di reato interessate dall’amnistia vengono di regola individuate con riferimento al massimo edittale della pena ma possono essere utilizzate altre modalità: possono essere previste preclusioni oggettive (p.e. rispetto ad alcune tipologie di reati). L’amnistia non si applica, salvo espressa previsione di legge, ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.