Ddl Alfano/ Ecco in pillole tutte le norme previste nella riforma del processo penale

Pubblicato il 13 Agosto 2009 - 20:57 OLTRE 6 MESI FA

La riforma del processo penale, il cosiddetto “ddl Alfano” che il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è tornato ad indicare come obiettivo prioritario dell’azione di governo, è stato varato dal Consiglio dei ministri, dopo un serrato confronto nella maggioranza, il 6 febbraio scorso.

Quasi un mese dopo, il 10 marzo è arrivato in Senato dove è assegnato alla commissione Giustizia. Il premier lo ha più volte indicato come prioritario tanto che a maggio scorso si è detto determinato a portarlo avanti anche senza l’opposizione che, per altro, si è detta fortemente contraria alle nuove norme. Il 23 luglio scorso il plenum del Csm ha bocciato il ddl giudicandolo in contrasto alcuni principi costituzionali come l’obbligatorietà dell’azione penale o la ragionevole durata dei processi sostenendo che avrà effetti “gravi” sulle indagini. Ecco cosa prevede.

Limiti ai Pm, più autonomia alla polizia giudiziaria: il pm «non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato. Si limiterà a riceverle dalla polizia giudiziaria». Quest’ultima «godrà di maggiore autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle delegate dal pm». È previsto «un maggiore controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal pm» assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell’ufficio. La polizia giudiziaria «potrà compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il pm ha
assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare reati». Salvo casi particolari, «la pg svolge le indagini e relaziona al pm entro sei mesi» mentre per accertamenti tecnici, interrogatori o confronti con l’indagato dovrà farsi autorizzare dal pm.

la corte di Assise avrà più competenze: ai reati già previsti con pena non inferiore a 24 anni, si aggiungono l’associazione per delinquere di stampo mafioso o per traffico di droga, il sequestro di persona per estorsione e i reati di terrorismo. In caso di giudizio abbreviato per questi reati non è più competente il gip, ma la stessa Corte di Assise.

Astensione e ricusazione: riguarda il giudice che ha espresso giudizi fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da recare pregiudizio all’imparzialità del giudice.

Diritto alla prova: potere più ampio per l’imputato di far ammettere le prove a discarico.«A parziale contrappeso, si impone maggiore rigore nell’indicare la rilevanza dei testimoni»da ascoltare.

impugnazioni: entro tre giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza, pm, imputato o parti civili devono subito dire se faranno appello. Se nessuno decide di impugnare, allora il giudice motiverà la decisione con una sentenza breve.

Nessun uso delle notizie di reato non iscritte in registri: gli atti che non costituiscono notizia di reato, anche le denunce anonime, «devono essere distrutti entro un anno» per evitare «il consolidamento di archivi di informazioni non giustificati dall’ attività giudiziaria».

Controllo sulla produttività dei magistrati: il capo dell’ufficio dovrà comunicare al ministero della Giustizia, ogni tre mesi i dati sulla produttività dell’ufficio giudiziario.

Notifiche e audizione dei testimoni:  via alle procedure telematiche. Con il consenso delle parti, testimoni, consulenti e periti potranno partecipare al dibattimento a distanza.

Misure cautelari: sulle richieste decide il tribunale collegiale distrettuale. Nel caso di arresto in flagranza e fermo, e per convalida e rito direttissimo, restano competenti gip e tribunale ma l’ eventuale misura cautelare dovrà essere confermata dal tribunale distrettuale collegiale entro 20 giorni.

Processo sospeso se l’imputato è assente: è previsto per i reati fino a cinque anni, cosiddetti a citazione diretta o sui quali è competente il giudice di pace.

Digitalizzazione della giustizia: via libera all’ uso dell’informatica per la formazione e la comunicazione degli atti.

Elezione dei pm onorari: i pm davanti ai giudici di pace saranno scelti tra avvocati, professori universitari e magistrati. La carica dura 5 anni, rinnovabile una sola volta.