De Luca. Renzi ha fatto bene a sospenderlo, Corte Costituzionale giudicherà la Severino

di Redazione Blitz
Pubblicato il 4 Luglio 2015 - 07:30 OLTRE 6 MESI FA
De Luca. Renzi ha fatto bene a sospenderlo, Corte Costituzionale giudicherà la Severino

Vincenzo De Luca

ROMA – La decisione del Tribunale di Napoli di accogliere il ricorso di Vincenzo De Luca contro la sospensione dalla carica di Presidente della Regione è analizzata per la Stampa da Carlo Federico Grosso, avvocato di vaglia, giurista di fama e ex vice presidente del Csm (il Consiglio superiore della magistratura).

La parola tocca a questo punto

“alla Corte Costituzionale, che il 20 ottobre emetterà la sua sentenza. Le ragioni di sospetta illegittimità sono in effetti numerose: dal vizio di eccesso di delega a quello d’ingiustificato trattamento di favore dei parlamentari rispetto ai consiglieri regionali, dalla violazione del principio di irretroattività a quello del principio di presunzione di innocenza. E’ comunque essenziale che la Corte, con una sentenza tranciante, faccia definitiva chiarezza sull’ambito di applicabilità della legge eliminando ogni ragione di ulteriore incertezza e discussione”.

Nel frattempo, Vincenzo De Luca

“potrà partecipare al primo Consiglio Regionale della Campania, nominare il Vicepresidente e la Giunta, esercitare a pieno titolo il suo mandato, quantomeno fino al 17 luglio 2015, e, in caso di (probabile) conferma da parte del collegio del provvedimento, fino al 20 ottobre, quando la Corte Costituzionale si esprimerà sulla legge Severino risolvendo, si spera, in maniera chiara e definitiva la questione”.

Carlo Federico Grosso approfondisce poi due aspetti della vicenda recente: la decisione in sé e l’atteggiamento del giudice di Napoli di fronte alle prese di posizione degli avvocati di De Luca contro il Governo.

In realtà il tema toccato da Grosso va oltre il caso De Luca. Nelle parole degli avvocati di De Luca, Carlo Grosso ravvisa una sfida alle leggi e al Governo che però altro non è se non l’equivalente della sfida alla Corte Costituzionale lanciata dal ministero del Tesoro e condivisa da molto Pd, secondo i quali la Costituzione si dovrebbe piegare alle superiori esigenze del Governo.

1. Le ragioni giuridiche della decisione del Tribunale di Napoli, scrive Carlo Grosso,

“possono anche essere condivise. Nella sua motivazione il Tribunale rileva che le questioni di legittimità costituzionale della legge Severino sono state dichiarate non manifestamente infondate sia dal giudice amministrativo sia da quello ordinario, soggiunge che la mancata rimozione degli effetti del provvedimento impugnato rischia di cagionare al ricorrente (in caso d annullamento della legge) un pregiudizio irreparabile, precisa che il diritto politico di cui il ricorrente lamenta la lesione è funzionale al conseguimento di una finalità di rilevanza costituzionale che trascende gli interessi del singolo e che il decreto impugnato rischia di condurre a nuove elezioni con vanificazione dell’intero risultato elettorale e lesione anche delle posizioni soggettive dei rimanenti eletti”.

2. Da criticare il silenzio del giudice su

“alcune asserzioni che si ritrovano nel ricorso: scritte dai difensori del ricorrente, ovviamente, ma nei confronti delle quali l’estensore del provvedimento giudiziario non ha sentito il bisogno di prendere, quantomeno, le distanze per evitare equivoci o fraintendimenti.

Nel ricorso, dopo avere enumerato le (asserite) ipotesi d’illegittimità costituzionale della legge Severino, si sostiene che la sospensione della carica di Presidente, disposta con immediatezza prima dell’insediamento del Consiglio e della formazione della Giunta, «si traduce in un impedimento permanente del funzionamento della Regione, con discredito di organi costituzionali e condizione di pericolo destabilizzante»; si soggiunge che il «disinvolto Decreto del Presidente del Consiglio non ha pertanto determinato una mera sospensione temporanea del Presidente della Giunta Regionale», ma ha innescato «una vera e propria paralisi istituzionale»; il pregiudizio, in altre parole, «è destabilizzante del circuito democratico costituzionale».

Parole pesantissime, ma, soprattutto, ingiustificate sul terreno del diritto attualmente in vigore. Che cos’altro poteva fare, infatti, il Presidente del Consiglio, di fronte ad una legge che in termini assolutamente trancianti, senza distinguere formalmente fra condanne precedenti o successive all’assunzione della carica, dispone che «sono sospesi di diritto dalla carica di Presidente della Giunta regionale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati nell’art. 7 comma 1, lettera a), b) e c) del d. lgs. n. 235/2012» (fra i quali compare il delitto di abuso di ufficio per cui De Luca è stato condannato in primo grado), che applicare la legge e disporre, come ha fatto, l’immediata sospensione del condannato dalla carica?”.

A questo punto Grosso difende apertamente Matteo Renzi, da parte del quale

“non c’è stata nessuna «disinvolta» assunzione di un decreto presidenziale, nessuna «attività destabilizzante», nessun «attentato al circuito democratico costituzionale», bensì, semplicemente, l’applicazione puntuale di una legge dello Stato”.

La situazione è speculare a quella della sentenza della Corte Costituzionale sul blocco della perequazione delle pensioni. Mentre in questo caso nessuno a sinistra ha difeso la Corte e nemmeno la Costituzione, in questo caso Carlo Grosso fa notare che

“desta comunque stupore che il Giudice civile non abbia sentito la necessità di stigmatizzare la censura formulata nei sopramenzionati termini aggressivi e giuridicamente impropri; tanto più che, accogliendo nella sostanza pressoché integralmente le valutazioni di merito dei ricorrenti, ha alimentato il sospetto di un loro avallo quantomeno implicito. Ebbene, sul terreno di un corretto rapporto fra i poteri dello Stato, mai e poi mai un giudice potrebbe avallare, senza adeguate e gravi ragioni, l’accusa ad un Presidente del Consiglio di avere, nella sostanza, utilizzato i suoi poteri in spregio della correttezza istituzionale”.